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Crisi d’impresa/4. Organi di controllo anche per le Pmi e organi di composizione in ogni Camera di commercio

di A.A.

Due dei punti chiave della riforma della legge fallimentare sono la Fase di allerta (e l’aumento dei controlli) e la Composizione assistita della crisi. Vediamo.

FASE DI ALLERTA
Viene prevista la possibilità di affrontare in via preventiva lo stato di insolvenza rispetto all'intervento dell'autorità giudiziaria, mediante l'affidamento all' Organismo di Composizione della Crisi (OCRI), costituito presso ciascuna camera di commercio, territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa, composto da un collegio di tre esperti, di cui uno è il referente.
In particolare, viene stabilito che un membro del collegio appartenga all'associazione imprenditoriale di categoria del settore di riferimento del debitore.

L'intervento dell'OCRI può essere richiesto dal debitore o indirettamente su segnalazione:
A) degli organi di controllo societari di fronte a degli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle caratteristiche dell'attività imprenditoriale (rilevabili tramite degli indicatori di crisi elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili tenendo conto delle sostenibilità dei debiti in un tempo di 6 mesi, delle prospettive di continuità aziendale e dell'esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti).
B) dei creditori pubblici qualificati (Agenzia entrate, INPS e agente della riscossione).


Soglie per nomina organi di controllo. Al riguardo, lo Schema di decreto legislativo, con una modifica all'art.2477 del codice civile, riduce le soglie per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata.
Secondo le nuove regole, l'obbligo di nomina scatterà quando la società abbia superato almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
Inoltre, le predette società a responsabilità limitata devono adeguare lo statuto e l'atto costitutivo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo;

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
A seguito dell'istanza del debitore, o della segnalazione degli organi di controllo/creditori pubblici qualificati si attiverà la procedura di composizione della crisi (con durata massima di nove mesi, in caso di proroga) di fronte all'OCRI, che si sostanzia nell'avvio di trattative per la ricerca di soluzioni concordate.
Nel corso della procedura il debitore può chiedere al tribunale l'adozione di misure protettive per consentirgli di concludere le trattative al riparo da iniziative dei creditori (es. blocco di azioni esecutive o cautelari).
L'eventuale accordo raggiunto con i creditori coinvolti deve avere forma scritta e resta depositato presso l'organismo di composizione della crisi e non è visibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti di un piano attestato di risanamento.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo e non sia stata presentata una domanda di accesso ad una procedura concorsuale (oppure il debitore non compare dinanzi al collegio nominato o non presenta l'istanza di composizione) il collegio, se ritiene che via siano gli elementi da rendere evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza, tramite il referente, ne da notizia al pubblico ministero (che potrà, se ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercitare le sue iniziative).

Come previsto nella legge delega lo schema di decreto prevede delle misure premiali a favore del debitore che tempestivamente proponga l'istanza per la composizione assista della crisi oppure l'accesso ad una delle procedure concorsuali previste.

È considerata tempestiva l'iniziativa del debitore che propone la domanda di accesso ad una procedura concorsuale in un termine non superiore a 6 mesi oppure l'istanza di composizione della crisi entro 3 mesi entrambi decorrenti dal ricorrere, in via alternativa, dei seguenti casi:
-esistenza di debiti per salari e stipendi scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà del salario complessivo mensile non corrisposto;
-esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
-il superamento nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre 3 mesi degli indici di crisi, come elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

In riferimento alle misure premiali, come previsto dalla legge delega, è stata prevista oltre alla non punibilità di alcuni reati (es. bancarotta semplice e altri reati quando abbiano cagionato un danno di lieve entità) anche una riduzione degli interessi e delle sanzioni sui debiti fiscali come richiesto dall'Ance.

LE OSSERVAZIONI DELL’ANCE
«In linea generale, Ance condivide i principi ispiratori di questa riforma finalizzati alla continuità aziendale, tema al quale finalmente il Legislatore ha dedicato attenzione, e che rappresenta un'esigenza primaria e da lungo tempo sentita dalla generalità delle imprese del settore delle costruzioni».

Ance auspica però che vengano recpeite queste indicazioni migliorative:
«-la necessità di specificare la definizione dello stato di crisi distinguendo fra insolvenza dovuta ad una situazione economica generale straordinaria rispetto all'insolvenza prodotta a seguito di negligenza nell'attività degli amministratori. Conseguentemente occorre definire con maggiore chiarezza le ipotesi di responsabilità degli amministratori, che sarebbero perseguite solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, a fronte invece della completa esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui il dissesto dell'impresa sia stato causato da fattori economici oggettivi e non da una gestione patrimoniale colpevolmente incauta;
-il coinvolgimento delle associazioni di categoria e, quindi, dell'Ance per il settore delle costruzioni, nell'elaborazione degli indicatori della crisi nell'ambito delle procedure d'allerta;
-il contenimento dei compensi dei professionisti preposti alle procedure concorsuali a seguito di provvedimento giudiziale, da determinare al termine della procedura in proporzione all'attivo realizzato ed entro il tetto del 3% del valore della procedura;
-il riconoscimento di un principio di buona fede dei creditori, che devono essere tenuti, con il loro comportamento, alle regole di lealtà e correttezza, senza pregiudicare in modo ingiustificato la posizione del debitore, in analogia con quanto già stabilito nel codice civile in materia di adempimento delle obbligazioni;
-l'applicabilità delle nuove regole di gestione dell'insolvenza, in attuazione della legge delega, ai procedimenti pendenti, ove possibile e qualora ciò comporti un vantaggio per l'intera procedura, anche in termini di salvaguardia della continuità aziendale».

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