Appalti

Riforma appalti/2. Analisi delle offerte prima della verifica dei requisiti

di Massimo Frontera

Eliminare il dispendio di tempo necessario per la verifica amministrativa dei requisiti di tutti i partecipanti alle gare di lavori servizi e forniture. È questo lo scopo di una modifica al codice che riguarda le procedure aperte nelle gare sottosoglia introdotta dal Dl Semplificazioni. Lo schema di decreto legge, salvo imprevisti, dovrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri insieme al disegno di legge delega che riguarda, tra le altre cose, anche la riforma del codice appalti.

La novità in arrivo (se il testo sarà confermato) riguarda l’introduzione della possibilità di invertire rispetto ad oggi l’ordine delle due fasi della procedura, anticipando cioè l’esame delle offerte tecniche rispetto alla verifica dei requisiti amministrativi, in analogia con quanto è consentito nei settori speciali. La stazione appaltante potrà scegliere di adottare questa soluzione - peraltro contenuta e prevista all’articolo 56 della direttiva 2014/24/Ue - ma dovrà indicarla nel bando di gara. E dovrà indicare nel bando anche «le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criterio di selezione».

La nuova opzione offerta alla stazione appaltante è indicata nel nuovo comma 5-bis che si inserisce dopo il comma 5 dell’articolo 36 del codice dedicato appunto ai contratti sottosoglia. Ecco il testo integrale del comma (come indicato nella bozza di entrata in Cdm del decreto legge Semplificazioni: «5-bis. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso. Se si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia».

La nuova norma specifica che nel caso di affidamenti al massimo ribasso, andrà ricalcolata la soglia di anomalia (che potrebbe essere modificata a seguito dell’eliminazione delle offerte di concorrenti che non hanno passato il vaglio delle successive verifiche sui requisiti amministrativi indicati all’articolo 80). Non è chiarissimo cosa succede se una stazione appaltante che decide di affidare un appalto sottosoglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa vogli anche approfittare dell’inversione procedimentale. In questo caso sembra perdere di significato il riferimento all’articolo 97, comma 8. A meno che, l’intero comma 5-bis, nell’intenzione del legislatore - sia pure non chiaramente espressa - debba applicarsi alle sole procedure aperte sottosoglia con aggiudicazione al massimo ribasso.

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