Appalti

Maxi-appalti, derogabile solo con motivazione l'obbligo di dividere in lotti

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Appalto - Appalto di grandi dimensioni - Obbligo di suddivisione in lotti - Finalità - Favor partecipationis - Delle PMI e microimprese - Art. 51 dlgs n. 50 del 2016 - Qualificazione - Parametri occupazionali e economici - Ex art. 3, lett. aa) Dlgs. n. 50/2016 - Legittimazione a ricorrere per l'omessa suddivisione


La ratio dell'art. 51, D.lvo. n. 50 del 2016 indica come modalità ordinaria quella della suddivisione in lotti funzionali o prestazionali e risiede nell'intento di “favorire l'accesso delle piccole e medie imprese” e anche microimprese. Le suddette categorie di impresa vengono definite dai parametri occupazionali e di fatturato di cui all'art. 3, lett. aa) D.Lvo n. 50/2016 e solo a queste ultime spetta la legittimazione a ricorrere per la mancata suddivisioni in lotti.


Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 22 novembre 2018, n. 6611


Appalto - Appalto di grandi dimensioni - Obbligo di suddivisione in lotti - Finalità - Favor partecipationis - Delle piccole e medie imprese nonché microimprese - Annullamento della gara - Non sussiste - Operatore non in possesso dei requisiti richiesti - Previsione di poter partecipare in forma RTI.


Anche se la concentrazione delle forniture in un unico lotto comporti una compressione del principio della libera concorrenza, tuttavia appare evidente che, nel rispetto del principio della proporzione, non si può procedere all'annullamento della gara per violazione dell'art. 51 dlgs n. 50 del 2016 se la stazione appaltante abbia previsto la possibilità di mitigare tale conseguenza derivante dalla propria scelta aziendale, abbia previsto, a tal fine, che i vari operatori (non in possesso dei requisiti richiesti per presentare un‘offerta) possano partecipare alla gara anche con il modulo organizzativo del RTI.


Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 17 ottobre 2018, n. 5953


Appalto - Appalto di grandi dimensioni - Obbligo di suddivisione in lotti - Onere motivazionale - Vecchio codice degli appalti (art.2, comma 1 bis, d.lvo n. 163/2006) - Non sussiste - Nuovo codice dei contratti pubblici (art. 51 d.lvo n. 50 del 2016) - Sussiste


L'assolvimento al dovere di suddivisione nella previgente disposizione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.lvo n. 163/2006, era subordinato a condizioni di “possibilità” e “convenienza economica” mentre quello attualmente vigente di cui all'art. 51 d.lvo n. 50/2016, più perentoriamente e, incondizionatamente stabilisce che “le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti…”, rafforzando tale dovere anche con la previsione di uno specifico onere motivazionale (“le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica…”).


Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 26 settembre 2018, n. 5534


Appalto - Appalto di grandi dimensioni - Obbligo di suddivisioni in lotti - Ex art. 51 dlgs n. 50 del 2016 - Derogabilità - Scelta discrezionale - Sindacabilità del giudice amministrativo - Limiti


Il principio della suddivisione in lotti può essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale della SA, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto “di grosse dimensioni” in lotti.


Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 3 aprile 2018, n. 2044

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