Appalti

Gare, il progettista rimane in gara anche se il testo della relazione tecnica eccede i limiti del bando

di Mauro Salerno

L’eccessiva lunghezza della relazione tecnica, con cui il progettista illustra come ha intenzione di eseguire l’incarico, non può essere punita con l’esclusione dalla gara. Il chiarimento arriva dall’Anac, in risposta alla richiesta di un parere di precontenzioso (vincolante) promosso, in maniera congiunta, dal Comune di Trani e da uno studio di professionisti escluso dalla procedura per l’assegnazione di una commessa da quasi 390mila euro.

Motivo del contendere: la decisione del Comune di sventolare il cartellino rosso nei confronti dei progettisti colpevoli di aver superato il limite di 20 pagine di testo assegnato alla relazione illustrativa delle modalità di svolgimento dell’incarico.

L’Autorità non dimentica di aver raccomandato in prima persona alle stazioni appaltanti di spingere i concorrenti a contenere le relazioni «entro un ragionevole e sintetico numero di pagine» (Bando tipo n.1/2017, per l’affidamento di servizi e forniture). Ma, subito dopo, spiega anche di aver chiarito (nello stesso bando tipo) che «tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non può in alcun modo costituire causa di esclusione dalla gara».

Nel parere (n. 819 del 26 settembre) l’Anac segnala, peraltro, che anche la stazione appaltante non aveva presidiato il rispetto dei limiti dimensionali della relazione tecnica con una espressa causa di esclusione. Dunque la scelta di espellere dalla gara lo studio non era giustificata dalle norme del bando. In più, inserire una simile causa di esclusione del bando non sarebbe comunque stato possibile e avrebbe reso quelle clausole comunque nulle.

Motivo? L’applicazione del «principio di tassatività delle cause di esclusione» (articolo 83, comma 6, del codice appalti), regola secondo la quale bandi e lettere di invito non possono punire con il cartellino rosso comportamenti diversi da quelli esplicitamente previsti dal codice o da altre leggi. E, conclude allora l’Anac, « nessuna disposizione normativa correla l'esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l'offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis», cioè bando e altri documenti di gara.

Il parere Anac

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