Appalti

Appalti, in arrivo dal 18 aprile 2019 la fattura elettronica europea

di Massimo Frontera

Mentre le norme nazionali sulla fatturazione elettronica proseguono l’implementazione - che si estende ulteriormente a tutti i soggetti pubblici e privati a partire dal 1° gennaio 2019 - lo Stato italiano si prepara a recepire anche lo standard europeo per la fatturazione elettronica che riguarda tutti gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il Consiglio dei ministri ha infatti definito il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/55/Ue sulla «fatturazione elettronica negli appalti pubblici».
Il testo, su cui è previsto il parere in conferenza unificata, è molto snello: solo 6 articoli. Si prevede che «a decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all’articolo 1 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici».

Le amministrazioni pubbliche interessate
Quali sono i soggetti «di cui all’articolo 1»? Si tratta in sostanza di tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le amministrazioni “sub-centrali”, per le quali, tuttavia, l’applicazione scatta un anno dopo, a partire dal 18 aprile 2020. Le amministrazioni “sub-centrali”, spiega la relazione illustrativa del Dlgs, «sono tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali», ambito che comprende gli enti locali.
L’applicazione della e-fattura europea a partire dal 18 aprile 2019 riguarda tutte le «amministrazioni aggiudicatrici» (cioè «le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblici; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti»); le «autorità governative centrali» (cioè «le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato III (del codice appalti, ndr) e i soggetti giuridici loro succeduti»: in sostanza ministeri e Consip per gli appalti in favore delle amministrazioni centrali); gli «organismi di diritto pubblico» («qualsiasi organismo - spiega la relazione -, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV» del codice appalti); gli «enti aggiudicatori» ai sensi del codice appalti, in riferimento a società pubbliche, concessionari e aziende dei cosiddetti settori esclusi: acqua, gas, elettricità, riscaldamento, trasporti, porti, aeroporti, poste.

Esclusione dalla E-fattura Ue per gli appalti secretati
Il formato europeo della fattura elettronica si applica indipendentemente dall’importo dell’appalto. Cioè, non rileva se il valore dell’appalto supera o meno le soglie Ue. L’unica espressa esclusione riguarda gli appalti secretati, cioè, spiega la relazione illustrativa, «le fatture emesse a seguito dell’esecuzione di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, qualora l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti».

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
La fattura elettronica in vigore in Italia e la nuova E-fattura Ue introdotta dalla direttiva 2014/55 non differiscono nei contenuti ma sono diversi nel formato. «Il contenuto informativo - si legge nella relazione tecnica del Dlgs - è del tutto equivalente a quello del formato nazionale FatturaPa, ma i formati di rappresentazione sono differenti». Inoltre la nuova fattura europea dovrà rispettare il Core Invoice Usage Specification (Cius), le cui regole tecniche dovranno essere definite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del direttore (sentito il Mef e l’Agenzia digitale). «Per evitare di ingenerare dubbi - si legge nella relazione tecnica - si fa riferimento al Dm 3 aprile 2013, n.55, in modo da assicurare che la gestione delle fatture in formato europeo sia uniforme a quella delle fatture in formato nazionale». La ricezione della fatture, aggiunge la relazione, dovrà avvenire sull’attuale Sistema di Interscambio (www.fattura.pa.gov.it).

L’impatto sulle Pa
Anche se il Dlgs non prevede nuovi costi e oneri pubblici per l’attuazione delle misure, la relazione tecnica ammette che «l’adeguamento del sistema di interscambio non sarà di per sé sufficiente, tuttavia, a evitare ogni tipo di intervento sull’attuale gestione delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni. Infatti il Sistema Interbancario inoltrerà alle amministrazioni destinatarie la fattura originale assieme alla traduzione in formato FatturaPa, e questo comporterà la necessità di un adeguamento una tantum, finalizzato ad estrarre la parte FatturaPa dall’oggetto che la contiene, restando invariate tutte le altre fasi di gestione della fattura». «Le pubbliche amministrazioni - si aggiunge - provvedono a tale adeguamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Se segnala altresì che, per le pubbliche amministrazioni che hanno acquistato sul mercato il servizio di gestione delle fatture elettroniche, nella maggior parte dei casi il costo di adeguamento è compreso nel canone corrisposto al fornitore». Per quanto riguarda le evoluzioni successive richieste al Sistema di Interscambio sarà l’Agenzia delle Entrate a farsi carico della «incrementata operatività con le risorse proprie».

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