Appalti

Offerta tecnica/2. Tutti i limiti al potere discrezionale della Pa nella valutazione delle varianti migliorative

A cura della redazione PlusPLus24 Diritto


Appalto - Progetto preliminare - Varianti - Migliorative o progettuali - Condizioni di ammissibilità - Violazione di requisiti minimi - Ex art. 76 d.lgs. n. 163 del 2006 - Inammissibilità.


Le varianti migliorative sono ammissibili se consistano in soluzioni tecniche che, non incidendo né sulla struttura né sulla funzione e tipologia del progetto, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, che siano meglio rispondenti alle esigenze funzionali e qualitative del progetto ma non anche quando, violando i requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 76 del dlgs n. 163 del 2006., finiscano per tradire le esigenze dell'Amministrazione sottese alle prescrizioni imposte. Così nel caso di appalto integrato che si caratterizza per il contributo di idee nelle soluzioni progettuali migliorative individuate nel progetto definitivo questo rimane pur sempre assoggettato al rispetto dei profili strutturali e morfologici dell'opera pubblica definita nelle linee essenziali nel progetto preliminare posto a base di gara, della quale perciò non devono essere alterati i caratteri, proponendo una sorta di progetto alternativo, costituente un aliud rispetto a quello posto a base di gara.


Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 14 settembre 2018, n. 5388


Appalto - Varianti - Lex specialis - Potere discrezionale della Commissione valutatrice - Sindacabilità giurisdizionale - Eccesso di potere - Condizioni - Esclusione


Il giudizio discrezionale del quale è espressione l'attività di valutazione riservata al seggio di gara attiene alla portata effettivamente migliorativa ed alla qualità delle soluzioni progettuali delle imprese concorrenti, non al rispetto, da parte di queste ultime, di tassative disposizioni della lex specialis in riferimento alla conformità del progetto offerto alle prescrizioni del progetto preliminare, quanto agli elementi ritenuti essenziali ed ai vincoli imposti dalla stazione appaltante, anche al fine di rispettare prescrizioni normative di settore. Solo nella prima ipotesi il giudice amministrativo non può sostituire il giudizio tecnico discrezionale della commissione di gara con un proprio giudizio di merito, senza incorrere nel vizio di eccesso di potere giurisdizionale. Per contro, il giudice non esprime alcun giudizio valutativo, ma esercita correttamente il controllo di legittimità quando si limita a sindacare la compatibilità del progetto definitivo con le previsioni vincolanti degli atti di gara, anche avvalendosi delle competenze tecniche dei propri ausiliari.


Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 14 settembre 2018, n. 5388


Appalto - Varianti - Offerte migliorative - Varianti progettuali - Caratteri distintivi - Necessità di previsione espressa nel bando per le varianti progettuali.


In merito alla differenza tra offerte migliorative e varianti progettuali la giurisprudenza prevalente e consolidata definisce le prime come soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni mentre le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante previsione espressa contenuta nel bando di gara ed individuazione dei requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione .


Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 14 maggio 2018, n. 2853

Appalto - Varianti - Lex specialis - Previsione espressa di divieto di migliore progettuali - Limite anche al potere discrezionale della Commissione o di Progettisti della SA - Sindacabilità giurisdizionale - Sussiste.


ll divieto espresso nella lex specialis riguardo le offerte in variante o modifica agli elementi strutturali di qualunque consistenza, anche marginale, fissati dal progetto esecutivo posto a base della procedura, restando ammessa unicamente la possibilità di soluzioni migliorative unicamente con riferimento agli aspetti “funzionali e distributivi” vincola tanto i concorrenti quanto la Commissione preposta alla gara e i progettisti ovvero la stessa SA. Se ne desume che l'eventuale valutazione positiva espressa dai progettisti per migliorie progettuali e strutturali, palesemente vietate, in quanto impattanti solo “marginalmente sulle scelte adottate nel progetto originario”, non può essere ricondotta a una discrezionalità consentita dalla disciplina di gara dal momento che questa lungi dal vietare solo lo “stravolgimento della sostanza” del progetto esecutivo esclude in realtà ogni modifica degli elementi strutturali. È dunque ammissibile il successivo sindacato del giudice che non incorre in alcuna arbitraria interferenza nell'esercizio dei poteri discrezionali assegnati all'Amministrazione nel riscontrare che la medesima si era arrogata un potere discrezionale che la disciplina della specifica gara non le attribuiva.


Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sede giurisdizionale, sentenza del 30 aprile 2018, n. 251


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