Appalti

Lavori a qualificazione obbligatoria sotto i 150mila euro senza attestato Soa anche per le categorie specializzate

di Mauro Salerno

La possibilità di dimostrare la capacità di eseguire un lavoro sotto i 150mila euro senza fare ricorso all’attestazione Soa, ma facendo leva sui requisiti semplificati di capacità tecnica (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate), deve essere riconosciuta anche alle imprese specialistiche. E non solo ai costruttori “super-specializzati”.

Lo sostiene il Tar Lombardia (sezione di Brescia) nella sentenza (n.859 del 17 settembre 2018) emessa per risolvere la controversia nata intorno a un appalto per la riqualificazione di una piazza.

I giudici sono stati chiamati a decidere sull’esclusione di un concorrente messo fuori gara a causa della mancata qualificazione nella categoria specialistica scorporabile e a qualificazione obbligatoria (Og 10). Per il Comune, che ha estratto il cartellino rosso, l’esclusione dalla gara era inevitabile. L’impresa non era infatti qualificata e non aveva dichiarato di voler subappaltare il lavoro specialistico (da 78mila euro circa) a una ditta specializzata. Il Comune ha anche bocciato l’idea che l’impresa potesse qualificarsi con la formula dei requisiti semplificati semplificati di capacità tecnica descritti dall'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate). Motivo? Questa possibilità è esplicitamente prevista solo per la categorie superspecializzate.

Il Tar ha risolto la questione allargando il campo delle possibilità anche ai lavori previsti dalle categorie specialistiche. «Si deve ritenere che della medesima disciplina di favore possano beneficiare a maggior ragione le categorie specializzate -si legge nella sentenza - Non sarebbe infatti ragionevole ipotizzare che, da sopra soglia a sotto soglia, l'ordinamento preveda un salto tra il massimo rigore e la massima semplificazione proprio per le categorie superspecializzate, che sono quelle più bisognose di controlli a causa della rilevante complessità tecnica, e mantenga invece fermi in posizione intermedia i requisiti delle categorie specializzate, che hanno un grado di complessità tecnica inferiore».

La sentenza del Tar

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