Appalti

Entrate: imposta di bollo dovuta anche per gli appalti assegnati sul mercato elettronico (Mepa)

di Marco Magrini

Nell’acquisto di beni e servizi tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione è dovuta l’imposta di bollo anche se resta incerta la modalità di assolvimento e le Pa stazioni appaltanti non hanno solo una funzione di vigilanza sul regolare adempimento del fornitore, ma sono solidalmente responsabili (articolo 22, Dpr 642/1972), in quanto solo alle amministrazioni dello Stato compete l’esenzione con obbligazione esclusiva a carico dei fornitori.

Queste le precisazioni che si ricavano dalla risposta delle Entrate ad interpello di un’università statale dello scorso agosto, quindi non ancora pubblicata nella nuova sezione del sito, ma che impattano su tutte le innumerevoli Pa (Aziende sanitarie, enti pubblici non economici, enti locali, ecc.), diverse dalle amministrazioni dello Stato e sui loro fornitori.

L’università, in quanto Pa tenuta alla realizzazione di propri acquisti facendo riferimento al codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), aveva chiesto chiarimenti sulla propria funzione di vigilanza rispetto all’imposta, nonché conferma di come dovesse ritenersi materialmente applicabile l’orientamento della risoluzione n. 96/E/2013 emanata in vigenza del Dlgs 163/2006 e del relativo Dpr 207/2010. La risoluzione 96/E aveva affermato l’assoggettamento a imposta di bollo sulle transazioni Mepa, ritenendo il documento informatico di stipula, sottoscritto digitalmente dalla sola Pa, assimilabile ad un contratto non classificabile fra quelli conclusi nella forma dello scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio (per i quali l’imposta è dovuta solo in caso d’uso), ma non aveva indicato con quale modalità si dovesse procedere all’assolvimento. All’epoca della predetta risoluzione l’articolo 139 del Dpr 207/2010 stabiliva chiaramente che l’imposta di bollo era a carico del fornitore, norma abrogata con l’avvento del Dlgs 50/2016, per cui l’Agenzia nega che vi possa essere una obbligazione concentrata nel solo fornitore e la riconduce solidalmente alle parti del contratto. Tale principio ha impatto generale e si ritiene trovi applicazione in tutti i contratti di acquisti di beni e servizi in qualunque forma stipulati (analogica o digitale) che vedano parte le Pa, stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni dello stato.

Resta incertezza sulla modalità di assolvimento del bollo: l’Agenzia ribadisce l’inapplicabilità dell’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 limitata ai documenti informatici fiscalmente rilevanti (libri, registri, fatture) e afferma che la Pa potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta in modalità virtuale o indicando nel documento inviato il codice numerico di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico (risoluzione n. 89/E/2016) addirittura ponendo prioritariamente l’onere sulla stazione appaltante. Non viene considerata l’assenza di materialità e rigidità del procedimento Mepa, che rende tecnicamente complesso il legame documento digitale e imposta di bollo. Nessun accenno alla possibilità d’impiego della marca da bollo digitale (servizio@bollo), regolamentata dall’Agenzia nel 2014, con PagoPA che potrebbe essere idoneo per la fattispecie, ma stenta a trovare diffusione.

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