Appalti

Servizi, il Tar condanna la Prefettura di Roma per un appalto soprasoglia senza bando

di Massimo Frontera

È ingiustificata l’urgenza indicata dalla Prefettura di Roma come motivazione per affidare un servizio di pulizie con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, per un valore di quasi 900mila euro, cioè molto oltre il limite di 221mila euro fissato dalle norme Ue. Con la pronuncia pubblicata il 4 settembre scorso (n.9145/2018), il Tar Lazio (Sezione Prima Ter ) ha stigmatizzato il comportamento della stazione appaltante (nel caso particolare la struttura del ministero dell’Interno), smontando tutte le motivazioni addotte per giustificare l’affidamento di un servizio a trattativa privata senza bando per un importo ben oltre la soglia comunitaria.

Il contenzioso nasce dalla gara lanciata dalla Prefettura di Roma per il servizio di pulizie in vari uffici della Polizia della provincia di Roma. A promuovere il ricorso è una impresa non invitata alla procedura negoziata, che ha impugnato la determina a contrarre e il contratto sottoscritto con l’aggiudicatario. L’appalto è stato mandato in gara per l’esigenza di effettuare il servizio di pulizie nel tempo necessario affinché potesse essere pubblicata (e aggiudicata) una nuova gara, più strutturata e con durata pluriennale (attraverso la piattaforma Consip).
La Prefettura aveva già mandato in gara in passato un’analoga gara per il servizio di pulizie, senza però poterla aggiudicare, poiché l’aggiudicazione è stata annullata a seguito di un ricorso; e nessuno dei concorrenti in graduatoria, successivamente interpellati, avevano le carte in regola per l’affidamento. Nel frattempo stava scadendo anche la proroga concessa all’affidatario del vecchio appalto, già scaduto.
Da qui la decisione di lanciare un “bando ponte” per assicurare il servizio di pulizie nel periodo tra la scadenza della proroga al vecchio aggiudicatario e l’affidamento al futuro aggiudicatario della gara di prossima pubblicazione. Più precisamente la procedura negoziata riguardava l’affidamento del servizio di pulizie per sei mesi per un valore a base di gara di 872.335,40 euro (al netto degli oneri per la sicurezza). Per affidare il servizio la Prefettura di Roma è ricorsa alla pubblicazione di un avviso esplorativo «volto all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c)».

«L’affidamento diretto - ricordano preliminarmente i giudici del Tar - è consentito nella misura strettamente necessaria, ricorrendo i seguenti presupposti di stretta interpretazione: ragioni di estrema urgenza tali da non essere compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara; determinate da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice; circostanze invocate a giustificazione che “non devono esser in alcun modo imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”». «Presupposti che - sintetizza la pronuncia del Tar - non appaiono in alcun modo ricorrere nel caso di specie».

La principale motivazione che viene smontata dai giudici riguarda proprio la situazione di urgenza. Urgenza che però che è stata prodotta dall’inerzia della stessa stazione appaltante. «L'annullamento della precedente procedura di gara - fanno notare i giudici - risale infatti al 31 dicembre 2016. Non possono ravvisarsi, nella specie le ragioni di estrema urgenza richiamate dall'art. 63, comma 2, lett. c, avendo l'amministrazione lasciato decorrere più di un anno dal disposto annullamento giurisdizionale, per la successiva programmazione della nuova procedura di gara (le autorizzazioni del Ministero dell'Interno sono, infatti, come già esposto, dei primi mesi del 2018). Ove l'amministrazione si fosse attivata per tempo, dunque, avrebbe avuto il tempo necessario per svolgere un'ordinaria procedura aperta, come imposto dal valore, sopra soglia comunitaria, dell'appalto in questione, senza alcuna necessità di derogare, al di fuori delle eccezionali ipotesi di legge, ai generali principi di pubblicità e massima concorrenzialità». «Pertanto, nel caso di specie, la scelta dell'amministrazione di affidare il servizio di pulizia de quo con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, in luogo della procedura aperta, si appalesa illegittimo».

I giudici pertanto, oltre a dare ragione all’impresa ricorrente, hanno anche condannato la Prefettura a pagare all’impresa le spese per la lite.

La pronuncia del Tar Lazio n.9145/2018

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