Appalti

Appalti al massimo ribasso, i paletti del Consiglio di Stato sull’obbligo di motivare la scelta

A cura della Redazione PlusPlus24 Diritto


Aggiudicazione - Criteri - Prezzo più basso - Onere di immediata impugnazione - Non sussiste.

L'attuale quadro ordinamentale che, sulla scorta del considerando 89 della direttiva 24/2014, ha scolpito un obiettivo favor per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prefigurando un “sistema di gerarchia” tra i metodi di aggiudicazione, che si impone, come tale, alla stazione appaltante ex art. 95 d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non consente comunque di rinvenire elementi per pervenire all'affermazione che debba imporsi all'offerente un onere di immediata impugnazione del bando, avuto riguardo al prefigurato criterio di aggiudicazione, ovvero prezzo più basso, in luogo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.


Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 5 settembre 2018, n. 5202


Aggiudicazione - Criteri - Prezzo più basso - Ex art. 95, comma 4, lett. b, dlgs. n. 50/2016 - Obbligo di motivazione della scelta del criterio - Motivazione sintetica - Fornitura standardizzata – Legittimità.


Risulta correttamente assolto, dall'Amministrazione, l'onere motivazionale in ordine alla scelta del metodo del prezzo più basso con l'adozione della delibera di indizione di gara in cui venga giustificata, ancorché succintamente, la scelta di tale criterio perché relativa a forniture con caratteristiche standardizzate, “regolate da appositi provvedimenti delle competenti strutture dello Stato” trovando così corrispondenza la previsione di cui al comma 4, lett. b dell'art. 95 del codice dei contratti pubblici.


Consiglio di Stato, sez. 3, sentenza del 31 luglio 2018 n. 4725


Aggiudicazione - Criteri - Minor prezzo - Carattere eccezionale e marginale - Ex art. 95 dlgs. n. 50/2016 - Obbligo di motivazione della scelta.


Nella disciplina recata dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 il criterio di aggiudicazione preminente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa essendo quello del massimo ribasso ristretto alle sole specifiche ipotesi indicate dal comma 4 dell'articolo, in presenza delle quali questo secondo criterio –semplicemente- “può” essere utilizzato, in luogo di quello principale. E a conferma del ruolo marginale assegnato al criterio del minor prezzo nel nuovo codice degli appalti pubblici, al comma 5 viene rammentato che “Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione …”.


Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana, sede giurisdizionale, sentenza del 19 luglio 2018, n. 426


Aggiudicazione – Criteri - Minor prezzo - Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate - Art. 95, comma 4, lett. b), Dlgs n. 50 del 2016 - Applicazione del criterio del minor pezzo - Finalità - Accelerazione della procedura - Appalto


Il criterio del “minor prezzo” è circoscritto, ai sensi dell' art. 95, comma 4, lett. b), Dlgs n. 50 del 2016, in via d'eccezione, solo alle procedure per l'affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate. In tali casi si può prescinderei da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell'allegato tecnico. Tale indicazione è evidentemente finalizzata a garantire una significativa accelerazione della procedura, soprattutto quando le prestazioni non devono assolutamente differire da un esecutore ad un altro. Per i contratti con caratteristiche standardizzate non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un'autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettati allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese. Tra questi il servizio di vigilanza, è assolutamente riconducibile all'ambito applicativo dei contratti standardizzati “da aggiudicare al minor prezzo”, perché caratterizzato da un'elevata standardizzazione delle prestazioni.


Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 13 marzo 2018, n. 1609


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