Appalti

Grave illecito professionale, rilevanza dell'iscrizione nel casellario Anac

A cura della redazione PlusPLus24 Diritto


Gara - Obblighi dichiarativi - Grave illecito professionale - Ex art. 80, comma 12, Dlgs n. 50 del 2016 - Precedenti esclusioni da procedure di gara – Omessa dichiarazione - Accertate dal giudice amministrativo - Iscrizione nel Casellario ANAC - Inesistenza - Irrilevanza ai fini dell'esclusione della gara attuale - Configurabilità.

Eventuali esclusioni da precedenti gare ancorché siano state accertate dal giudice amministrativo, assumono rilevanza solo se e fino a quando risultino iscritte nel Casellario Anac, per gli effetti e con le modalità previste nell'art. 80, comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016, qualora l'ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave dell'impresa interessata, in considerazione della importanza o della gravità dei fatti . Se nessuna iscrizione risulta effettuata dall'ANAC a carico della concorrente, si deve, per conseguenza, escludere qualsiasi onere dichiarativo a suo carico.

Consiglio di Stato, Sez. 3, sentenza del 12 luglio 2018, n. 4266

Gara - Obblighi dichiarativi - Grave illecito professionale - Duplice previsione normativa - Ex art. 80, comma 5, lett. c, e comma 12 Dlgs n. 50 del 2016 - Omessa dichiarazione di precedenti esclusioni per irregolarità retributiva - Assenza di iscrizione nel casellario ANAC - Discrezionalità della SA - Legittimità dell'esclusione.

La falsità delle dichiarazioni/informazioni è prevista all'art. 80 del codice dei contratti pubblici sia al comma 5, lett. c), che al comma 12 e il fatto che sia considerata in entrambe le fattispecie normative è il segno che la stessa (falsità) valga sia ai fini dell'automatica preclusione alla partecipazione alla gara legata all'eventuale iscrizione nel casellario informatico (comma 12), ma anche ai fini del discrezionale apprezzamento dell'affidabilità professionale dei concorrenti riconosciuto alla stazione appaltante (comma 5, lett. c) in quanto l'una non esclude l'altra. Pertanto è legittima l'esclusione disposta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), Dlgs n. 50 del 2016 se dimostri, con mezzi adeguati, che il concorrente abbia omesso di dichiarare una precedente esclusione per irregolarità tributaria presso altra amministrazione anche se non sia mai stata segnalata e registrata presso il casellario ANAC .

Consiglio di Stato, Sez. 3, sentenza del 11 giugno 2018, n. 3592

Gara - Obblighi dichiarativi - Grave illecito professionale - Ex art. 80 Dlgs n. 50 del 2016 - False dichiarazione in merito all'offerta tecnica - Restrizione dell'operativa della norma alle sole false dichiarazioni per i requisiti di carattere generale o speciale - Non sussiste - Esclusione dalla gara .

Nell'ambito delle dichiarazioni, false o fuorvianti, rilevanti ai sensi dell'art. art. 80, comma 5, lett. c, dlgs n. 50 del 2016, ai fini dell'esclusione per grave illecito professionale, vi sono ricomprese senza dubbio anche quelle relative alle caratteristiche dell'offerta, se idonee a influire sul processo decisionale dell'amministrazione, in ordine all'attribuzione del punteggio o più in generale all'individuazione del concorrente aggiudicatario. Nessun elemento ermeneutico consente di restringere la portata della disposizione normativa alle sole false dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale o speciale. La ratio della norma si sostanzia nell'evitare alla stazione appaltante di trattare con operatori economici che non diano sufficienti garanzie in ordine alla propria affidabilità morale e professionale, affidabilità che può risultare pregiudicata anche da comportamenti consistenti nel rappresentare qualità dell'offerta tecnica non veritiere che abbiano avuto l'effetto di alterare gli esiti della gara.

Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 8 maggio 2018, n. 2747

Gara - Obblighi dichiarativi - Grave illecito professionale - Risoluzione anticipata di contratto presso la stessa amministrazione - Causa espressa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c) Dlgs n. 50 del 2016 - Giudizio pendente davanti l'autorità giudiziaria - Provvedimento di esclusione - Legittimità - Rinvio alla corte di giustizia europea

E' rinviata alla Corte di giustizia europea la questione relativa alla legittimità del provvedimento di espulsione dalla procedura di gara di un operatore economico, già contraente della stessa amministrazione appaltante in precedente contratto di appalto conclusosi con la sua risoluzione anticipata, quale causa ex se di esclusione per grave illecito professionale, prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c, dlgs n. 50 del 2016, qualora la risoluzione è stata oggetto di contestazione in giudizio e prima che il giudizio sia definito.


Consiglio di Stato, sez. 5, ordinanza del 3 maggio 2018, n. 2639

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©