Appalti

Cantone ancora più forte: dal 1° agosto l’Anac può impugnare tutti gli atti di gara illegittimi

di Alessandro Arona

A partire dal 1° agosto prossimo l’Autorità nazionale Anticorruzione sarà ancora più forte in materia di vigilanza sugli appalti pubblici. Potrà impugnare davanti ai giudici amministrativi tutti gli atti di gara che si ritiene violino le norme in materia di contratti pubblici, e in caso di «gravi violazioni del Codice» l’Anac potrà direttamente intimare alle amministrazioni di cancellare l’irregolarità, pena anche in questo caso il ricorso al Tar. I “cartellini gialli” dell’Anac potranno riguardare sia gli atti generali (regolamenti, sistemi di qualificazione, bandi-tipo), sia i bandi e le procedure di gara (comprese le valutazioni delle commissioni e le aggiudicazioni), sia la fase attuativa dell’appalto (varianti, revisione prezzi, rinnovi taciti).
In pratica l’Anac avrà un potere di intervento molto ampio, e il vero obiettivo della disposizione è di indurre le amministrazioni a conformarsi alle sue indicazioni circa atti illegittimi, piuttosto che quello di alimentare un’altra ondata di ricorsi alla giustizia amministrativa (oltre a quelli avanzati dalle imprese sulle gare e per i contenziosi sui cantieri).

In tutto questo il nuovo governo Conte non c’entra nulla. I nuovi poteri dell’Anac sono quelli previsti dall’articolo 211 commi 1-bis e 1-ter del Codice appalti (Dlgs 50/2016), che entrano in vigore solo ora perché prima modificati dal Correttivo Dlgs 56/2017 e poi perché serviva un regolamento della stesa Anac, messo in consultazione nei mesi scorsi, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 13 giugno scorso e andato ora in Gazzetta Ufficiale (n. 164 del 17 luglio 2018), con entrata in vigore 15 giorni dopo.

Si tratta, per capirsi, di quei “poteri di raccomandazione e sanzione” sui quali nell’aprile 2017 si scatenò una bufera politica tra Raffaele Cantone e il governo Gentiloni: la prima versione del Codice appalti (18 aprile 2016) li prevedeva ancora più forti di oggi, cioè dava all’Anac la possibilità di sanzionare direttamente, con multe fino a 25mila euro, le Pa che commettessero violazioni senza adeguarsi entro breve tempo alla segnalazione dell’Anac. Poteri che non entrarano mai in vigore, in attesa del decreto Correttivo, e che lo stesso decreto 19 aprile 2017, n. 56 cancellò del tutto (con una modifica misteriosa dell’ultim’ora che ricorda la vicenda della “manina” sul decreto Dignità). Seguì forte protesta di Cantone e dello stesso Pd, e la norma fu reinserita, seppure un po’ depotenziata, con il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 52-ter: solo potere di ricorso al Tar, non più di sanzione diretta.

L’attuale articolo 211 del Codice affida dunque due distinti poteri alll’Anac, operativi dal 1° agosto dopo l’uscita del regolamento:
1) la possibilità di «agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
2) la possibilità di intimare di rimuovere i vizi, pena il ricorso: questo l’Anac lo può fare «se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del codice». In questo caso l’Anac «emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo».

Il regolamento Anac disciplina soprattutto i contenuti dei concetti di «rilevante impatto», presupposto del primo potere, e quello di «gravi violazioni», presupposto per il parere motivato a cui adeguarsi entro 60 giorni al massimo.

Si veda l’altro servizio

Il regolamento Anac sui poteri di cui all’articolo 211 commi 1-bis e 1-ter

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