Appalti

Appalti, nel nuovo codice il conflitto di interesse è esteso anche ai collaboratori esterni

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Appalti - Conflitto di interesse - Art. all'art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016 - Applicabilità - Personale dipendente -Per estensione - Anche a chiunque collabori con la SA in forza di valido titolo giuridico legale o contrattuale con la SA - Società partecipate o controllate dalla SA - Non sussiste.

Il conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, si riferisce sia al “personale” dipendente e subordinato della stazione appaltante, sia, in senso più ampio, a quanti, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, “siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna”. Tale interpretazione non consente però di ricomprendere, nell'ambito applicativo dell'art. 42 cit, le società partecipate o controllate dalla stazione appaltante .


Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 5 giugno 2018, n. 3401


Appalti - Conflitto di interesse - Progettista - Ex art. 42, dlgs n. 50 del 2016 - Esclusione dell'aggiudicataria che si è avvalsa del progettista posto a base di gara - Legittimità.

Deve essere esclusa l'aggiudicataria, per conflitto di interessi ex art. 42, del d.lgs. n. 50 del 2016, che si avvalga del professionista che ha redatto il progetto posto a base di gara per conto della stazione appaltante in quanto beneficerebbe di un indebito vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri concorrenti, anche se l'attuale testo di legge non prevede espressamente questa ipotesi. Questa conclusione trova riscontro nell'ampia portata della norma sul conflitto di interessi, che, attribuisce rilevanza ad ogni situazione di interesse, diretto od indiretto, di qualsivoglia natura, nonché a qualsivoglia posizione del soggetto in conflitto di interessi che gli consenta di influenzare il risultato dell'aggiudicazione. La norma va intesa inoltre come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare, a salvaguardia della genuinità della gara da assicurare, non solo mediante gli obblighi di astensione espressamente ivi previsti ma anche attraverso la prescrizione del divieto di partecipazione.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 14 maggio 2018, n. 2853

Appalti - Conflitto di interesse - Ex art. 42, dlgs n. 50 del 2016 - Applicabilità - Dipendenti - Commissione di gara.

L'innovativa disposizione di cui all'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, rispetto al D.lgs. 163/2006, prevede l'illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice per conflitto di interessi del presidente del seggio di gara che abbia un parente (nella specie, un fratello) che svolga attività professionale in favore di un'impresa concorrente.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 13/04/2018, n. 2216.


Appalti - Conflitto di interessi - Ex art. 42, dlgs n. 50 del 2016 - Applicabilità - Funzionari pubblici - Commissari di gara - Partecipazione a studi e sperimentazioni della società aggiudicataria – Interesse privato dei commissari - Non sussiste.

Il conflitto di interessi, di cui all'art. 42 d.lgs. n. 50 del 2016, implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest'ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubblici. Ne discende che non possono richiamarsi a confortare la tesi dell'esistenza di un conflitto di interessi elementi e circostanze - come la partecipazione a studi o sperimentazioni da parte del - che al contrario, lungi dall'evidenziare un interesse privato dei componenti, pongono in luce, in vero, una loro specifica esperienza e competenza, secondo i canoni di professionalità che sono affermati dallo stesso codice dei contratti pubblici vigente.

Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 18 gennaio 2018, n. 310

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