Appalti

Sport Bonus: detrazione al 50% per le imprese che donano fondi per gli impianti

di A.A.

Previsto dall'ultima legge di bilancio, con decreto firmato da Paolo Gentiloni il 23 pile scorso, esce ora in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che sblocca operativamente lo «Sport Bonus», e cioè l'incentivo alla ristrutturazione di piccoli impianti sportivi pubblici, per lo più comunali.

In pratica lo Stato mette a disposizione 10 milioni di euro che andranno a beneficiare le imprese private che decidono di fare erogazioni liberali (dunque donazioni) per la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, con un credito di imposta pari al 50% della somma donata, fino a un massimo di 40mila euro. Una misura che potrebbe dunque spingere alla realizzazione di investimenti pari a 20 milioni di euro.

La norma era l'articolo 1, commi da 363 a 366, della legge 205/2017, concernente «le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 «le erogazioni
liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorche' destinati ai soggetti concessionari».

L'agevolazione è prevista a favore di tutte le imprese, sia esercitate in forma individuale che collettiva, nonché a favore delle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.
L'agevolazione è concessa nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, in misura pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a 40.000 euro, effettuate nell'anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, anche se in regime di concessione amministrativa.

Il decreto prevede che l'importo complessivamente a titolo di agevolazione sia suddiviso in due tranche di cinque milioni di euro, con richieste in due finestre temporali, che si sarebbero duvute aprire rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018, con domande da presentare entro i 30 giorni successivi.
Visto però il ritardo nella pubblicazione del decreto, dovrebbe a questo punto essere attiva una sola finestra temporale, dal 20 agosto al 20 settembre prossimi.
Stando infatti all'articolo 5 del decreto, le somme rimaste inutilizzate nella prima finestra possono confluire in quella successiva. In altre parole, lo stanziamento della prima tranche di contribuito, pari a 5 milioni, dovrebbe confluire tutto nella seconda finestra. Questo significa che tutto dovrà essere rinviato alla scadenza del 20 agosto, dovendo concentrare nei trenta giorni successivi all'apertura della seconda finestra tutte le domande di accesso al contributo. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento sull'esatto utilizzo della finestra.

Le imprese che vogliono beneficiare dello sport bonus devono fare richiesta, inviando a mezzo Pec l'apposito modulo reperibile sul sito internet dell'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio, entro il termine di trenta giorni dall'apertura di ciascuna finestra, indicando l'importo dell'erogazione liberale, e il soggetto designato quale futuro beneficiario.
Successivamente, l'ufficio pubblica l'elenco degli ammessi in base al criterio temporale di ricevimento delle richieste.
Dopo la pubblicazione della graduatoria, le imprese possono erogare la somma al beneficiario indicato nell'istanza.

Il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, ricevute le somme, ne dà comunicazione all'ufficio, indicando la data e l'ammontare della donazione.
Eseguite le opportune verifiche, l'ufficio pubblica quindi l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il credito d'imposta.
Solo a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del suddetto elenco sul sito istituzionale dell'Ufficio per lo sport, il credito d'imposta è quindi utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 mediante i canali Entratel/Fisconline: il modello F24 subirà pertanto lo scarto nel caso in cui l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione sia superiore all'importo concesso dall'Ufficio per lo sport.
Il decreto precisa infine che il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e Irap, dovendo comunque essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta di riconoscimento e di quelli successivi.

Il Dpcm in Gazzetta

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