Appalti

Commissari, ricorso Asmel contro il Dm; rischio blocco per gare sotto 500mila euro

di Mauro Salerno

L'idea di fissare un compenso minimo, oltre che un tetto massimo, per i compensi dei commissari di gara rischia di mandare in tilt le casse dei piccoli Comuni impedendo di fatto la possibilità di bandire le gare. E' l'argomentazione alla base del ricorso con cui l'Asmel Consortile - centrale di committenza telematica che raggruppa centinaia di comuni italiani e che in passato è finita anche nel mirino dell'Anac di Cantone – ha deciso di contestare di fronte al Tar Lazio il decreto Infrastrutture-Economia, che stabilisce il corrispettivo minimo da liquidare ai commissari di gara in base al valore dell'appalto (si veda la tabella allegata al decreto).

In particolare il ricorso (clicca qui per il testo) – firmato anche dai Comuni di Carignano (To), Celle di Bulgheria (Sa), Cercola (Na) e Potenza – chiede l'annullamento della disposizione che ha fissato in 3mila euro il compenso minimo ei commissari. «Si tratta di una norma che determina un aggravio di spese insostenibile che comporta, nei fatti, il blocco delle gare al di sotto di 500.000 euro, cioè il 75% di quelle in capo ai Comuni - spiega Michele Iuliano, amministratore della Centrale di Committenza Asmel - perché adesso occorrerà inserire nelle ‘spese tecniche' di gara circa 11.000 euro di spese per le Commissioni, visto che i commissari sono almeno tre ed essendo scelti da un Albo nazionale tenuto dall'Anac bisognerà aggiungere anche le spese di trasferta».

Il ricorso contesta innanzitutto la scelta di fissare un minimo per i commissari, invece che limitarsi a indicare il tetto massimo, come previsto dal codice. Obiezioni vengono sollevate anche sulla scelta di limitare a tre scaglioni soltanto l'importo di riferimento per fissare gli onorari dei professionisti chiamati a valutare le offerte. «Il Dm impugnato – si legge nel ricorso – pone, infatti, sullo stesso piano l'attività prestata da una commissione giudicatrice nominata per un appalto di lavori per complessivi 20 milioni, con quella per un appalto di importo complessivo, ad esempio, di 80mila euro». Gli scaglioni più bassi (20 milioni per i lavori, un milione per servizi e forniture, 200mila euro per servizi di architettura e ingegneria), contesta ancora Asme, sono inoltre lontani dai valori normalmente appaltati dalla media dei comuni italiani. Mettendo immediatamente "fuori mercato" le tariffe stabilite per i commissari.

Da questo punto di vista, il decreto, si legge nel ricorso, sarebbe viziato da una sorta di "eccesso di delega". Il decreto, inoltre, non terrebbe conto della regola che stabilisce che gli appalti finanziati con fondi comunitari (Fesr) non possono superare il tetto del 12% fissato per le spese generali. Per prassi, si legge nel ricorso, i Comuni seguono la stessa regola anche negli appalti non finanziati da fondi Ue.

«Le spese tecniche di gara sono le spese propedeutiche all'aggiudicazione della gara di appalto e comprendono, oltre alle spese per i commissari, anche quelle di progettazione, centrale di committenza, coordinamento della sicurezza, conferenze di servizi, direzione lavori, contabilità, assicurazioni, consulenza e supporto, collaudi ecc..» aggiunge Iuliano. Rispettare il tetto del 12% comporta, attacca ancora Iuliano che "per gare da 500.000 euro, le spese tecniche non possono quindi superare 60.000 euro e dunque con la nuova norma occorrerà comprimerle per lasciar spazio ai compensi per i commissari esterni".
Secondo Asmel, per le gare di importo inferiore a 500.000 euro l'incidenza delle spese per commissari aumenterebbe al punto di rendere impossibile la gara stessa: «Basti pensare all'esempio di un appalto da 100 mila euro, con un limite per le spese tecniche di 12 mila euro, all'interno del quale resterebbe spazio praticamente soltanto per i compensi ai commissari».

Di qui la scelta di ricorre al Tar contro il decreto, «per evitare il blocco delle gare di importo inferiore al mezzo milione, che rappresentano la stragrande maggioranza degli appalti comunali».

Il testo del ricorso di Asmel

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