Appalti

Dossier direzione lavori/2. La contabilità resta «just in time» ma diventa digitale

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di Laura Savelli

La parte finale del decreto ministeriale è dedicata alla disciplina della contabilità dei lavori, vale a dire alla riscrittura del Titolo IX della Parte II del d.P.R. n. 207/2010 (articoli 178 - 210), che difatti sarà abrogato non appena il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 30 maggio.

Il controllo contabile
Partendo dal presupposto che l'articolo 101, comma 3, del Codice affida al direttore dei lavori anche il controllo contabile del contratto d'appalto, l'articolo 13, comma 1, del decreto esordisce affermando - sulla scorta del precedente articolo 180, comma 1, del Dpr n.207/2010 - che tale soggetto effettua il controllo della spesa relativa all'esecuzione dell'opera, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con cui si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Nell'ambito del primo comma dell'articolo 13 del decreto, è poi ripreso in parte anche l'articolo 185, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, con il quale si affermava - e si afferma quindi tuttora - che il direttore dei lavori provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, oltre a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Confermata la contabilità "just in time"
Ma, in particolar modo, si conferma il principio di costante progressione della contabilità, in base al quale l'accertamento di tutti i fatti producenti spesa deve avvenire contemporaneamente al loro accadere, e quindi le relative attività devono procedere di pari passo con l'esecuzione, come era nelle previsioni dell'articolo 180, comma 3, del d.P.R. n.207/2010; e ciò, affinché il direttore dei lavori possa sempre rilasciare gli stati di avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, per l'emissione dei certificati di pagamento degli acconti da parte del Rup, e controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate (anche se, in origine, era previsto che la registrazione dei fatti producenti spesa dovesse essere funzionale anche alla promozione senza ritardo al Rup degli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi).

I documenti contabili
Anche l'elenco dei documenti contabili sembra essere rimasto inalterato rispetto alla versione dell'articolo 181 del d.P.R. n. 207/2010, e per ognuno di essi è fissata la regola generale secondo cui devono essere predisposti e tenuti dal direttore dei lavori (piuttosto che dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se nominati), e firmati contestualmente alla compilazione, rispettando la cronologia di inserimento dei dati.
Primo fra tutti, il giornale dei lavori. In questo documento, la cui disciplina è ricavata fedelmente dall'articolo 182 del Regolamento, sono annotati, per ogni giorno, tutte le informazioni relative all'andamento delle lavorazioni ed elencate nel dettaglio dal decreto, ossia: 1) l'ordine, il modo e le attività con cui progrediscono le lavorazioni; 2) la qualifica e il numero di operai impiegati; 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione; 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, oltre a quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori; 5) circostanze ed avvenimenti relative ai lavori che possono influire sugli stessi, comprese le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del Rup e del direttore dei lavori; 7) le relazioni indirizzate al Rup; 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte di prezzi.

Al giornale dei lavori ci pensa l'assistente del Dl
Per il giornale dei lavori, in realtà, è ripresa anche la regola dei commi 1 e 4 dell'articolo 182 del d.P.R. n. 207/2010, secondo cui il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, fermo restando che quest'ultimo verifica l'esattezza delle annotazioni, ed aggiunge anche le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo data e firma, di seguito all'ultima annotazione dei soggetti delegati; con l'unica differenza data dal fatto che, nella precedente norma regolamentare, era previsto che ciò avvenisse ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, mentre nel decreto non è offerta in questo senso alcuna indicazione.
A seguire, tra i documenti contabili, figurano i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che - come era previsto nell'articolo 183 del d.P.R. n. 207/2010, non ripreso tuttavia nel dettaglio - contengono misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori, e devono essere firmati dal direttore dei lavori e dall'appaltatore o dal tecnico dell'impresa che ha assistito al rilevamento delle misure; in particolare, possono contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo i lavori, oltre alle memorie esplicative che dimostrino chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

I lavori a corpo
Nell'ambito della disciplina sui libretti di misura, il decreto ministeriale recupera il contenuto anche degli articoli 184 e 186 del d.P.R. n. 207/2010, relativi rispettivamente all'annotazione dei lavori a corpo e dei lavori e somministrazioni su fatture.
In caso di lavori a corpo, anche il Mit ribadisce infatti che le lavorazioni debbono essere annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Mentre, le progressive quote percentuali delle voci disaggregate delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Lavorazioni a fattura
Allo stesso modo, per quanto riguarda invece lavorazioni e somministrazioni che si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
Nessuna differenza di rilievo anche per il registro di contabilità, che è il documento riassuntivo dell'intera contabilizzazione dei lavori, che l'esecutore deve sottoscrivere in occasione di ogni stato di avanzamento. In maniera analoga agli articoli 188 e 189 del d.P.R. n. 207/2010 (anche se non è stata confermata la regola della preventiva numerazione - insieme con la firma del Rup e dell'appaltatore - delle pagine del registro), contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, unitamente alle domande che l'appaltatore ritiene di fare e alle motivate deduzioni del direttore dei lavori, e deve essere sottoscritto dall'impresa in occasione di ogni stato di avanzamento.

L'iscrizione delle partite
L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico; mentre, in apposita sezione del registro di contabilità deve essere indicata, in occasione di ogni Sal, la quantità delle lavorazioni eseguita con i relativi importi, in maniera tale da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori; inoltre, il direttore dei lavori può proporre al Rup, in casi speciali, che il registro di contabilità sia diviso per articoli o serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.
A parte, viene poi ammessa anche la possibilità di tenere un sommario del registro di contabilità, come era previsto nell'articolo 193 del d.P.R. n. 207/2010, di cui è stato parzialmente trasferito il contenuto all'interno dell'articolo 14, comma 2, del decreto Mit: quindi, nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, e indica la rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo; in aggiunta, il sommario indica, in occasione di ogni Sal, la quantità di lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento dei lavori risultante dal registro di contabilità.

La gestione dello stato di avanzamento lavori
Nell'elenco degli atti contabili, compare naturalmente anche lo stato di avanzamento lavori che è - come già prevedeva l'articolo 194 del d.P.R. n. 207/2010 - il documento, ricavato dal registro di contabilità e rilasciato dal direttore dei lavori nei termini e secondo le modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto, funzionale al pagamento delle rate di acconto. Nello stato di avanzamento, sono pertanto riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino al momento della sua emissione, e precisati i corrispettivi maturati, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
A seguito della sua redazione - come già prescritto dall'articolo 195 del d.P.R. n. 207/2010 - deve essere immediatamente trasmesso dal direttore dei lavori al Rup, per l'emissione del certificato di pagamento, anche se non è più precisato che ciò debba avvenire nel minor tempo possibile, e comunque non oltre il termine stabilito nel contratto. Dopodiché, il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa, invia il certificato di pagamento - da annotare nel registro di contabilità - alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento.

Il conto finale dei lavori
Completa infine l'elenco della documentazione contabile, il conto finale dei lavori, la cui disciplina è ricavata, ancora una volta in maniera pressoché analoga, dagli articoli 200 e 201 del d.P.R. n. 207/2010. Della sua compilazione, è incaricato il direttore dei lavori a seguito dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Tale atto contabile deve essere poi trasmesso al Rup, con una relazione dello stesso direttore dei lavori, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, con tutti i relativi documenti in allegato (che vengono analiticamente elencato dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto ministeriale, come nell'articolo 200, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010).
Il conto finale deve essere sottoscritto anche dall'impresa che, all'atto della firma, non può però iscrivere domande per oggetto o importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti transazioni o accordo bonari. Se tuttavia l'impresa non firma il conto finale entro trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come definitivamente accettato, come appunto era previsto dall'articolo 201 del d.P.R. n. 207/2010.

La relazione del Rup con i pareri sulle richieste (insoddisfatte) dell'impresa
Una volta sottoscritto dall'impresa il conto finale, o scaduto il termine assegnatole, il Rup, entro i successivi sessanta giorni, deve redigere una relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non siano intervenuti una transazione o un accordo bonario: anche in questo caso, vi è pertanto coincidenza con l'articolo 202 del d.P.R. n. 207/2010.
Dell'intera disciplina relativa alla contabilità dei lavori in economia, contenuta nel Capo II del Titolo X della Parte II del d.P.R. n. 207/2010, viene invece salvato solamente l'articolo 210, con riferimento al regime di contabilità semplificata, come confermato dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto Mit: dunque, per i lavori di importo inferiore a 40mila euro, resta consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica del direttore dei lavori sulla corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Allo stesso modo, come in passato, anche il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in economia può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Verso la contabilità solo computerizzata
In realtà, l'articolo 15 del decreto Mit è dedicato agli strumenti elettronici di contabilità, nel senso che rende regola generale ciò che sino ad ora è stato ammesso in termini di mera facoltà. In base al nuovo disposto, infatti, la contabilità dei lavori dovrà essere effettuata con l'utilizzo di strumenti elettronici, anche quando la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni: in quest'ultimo caso, i programmi informatizzati devono preventivamente essere accettati dal Rup, che ne verifica l'idoneità.
Il mancato utilizzo di tali programmi - specifica il comma 1 dell'articolo 15 - deve essere motivato congruamente, oltre che essere comunicato all'Anac; ma, ciò non toglie che la deroga è consentita solo per il periodo strettamente necessario all'adeguamento della stazione appaltante.

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