Appalti

Offerta più vantaggiosa/2. Il Consiglio di Stato conferma l' ampia discrezionalità della commissione di gara

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Gare - Offerta economicamente vantaggiosa – Valutazione delle offerte e attribuzine dei punteggi – Ampio potere discrezionale della PA – Sindacabilità - Limiti e condizioni.

Costituisce giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo che nelle gare pubbliche di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche sia espressione di un'ampia discrezionalità, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione, se non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta

Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 15 maggio 2018, n. 2894


Gare - Offerta economicamente vantaggiosa - Commissione giudicatrice - Valutazione delle offerte - Proposte migliorative - Ampio potere discrezionale della PA - Sindacabilità - Limiti e condizioni.


Nell'ambito di una gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è lasciato ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta, la sua efficienza nonché la rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.


Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 14 maggio 2017, n. 2853


Gare - Offerta economicamente vantaggiosa - Commissione giudicatrice - Valutazione delle offerte – Presentazioni di varianti -- Ampio potere discrezionale della PA – Sindacabilità – Limiti e condizioni.


L'art. 76 del d.lgs. n. 163 del 2006, (ratione temporis applicabile), consente, alle stazioni appaltanti, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di autorizzare gli offerenti a presentare varianti, precisandolo nel bando di gara, e in caso positivo, menzionando nel capitolato d'oneri “i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione, con l'obbligo di prendere in considerazione soltanto “le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti” mentre il successivo positivo giudizio ha natura discrezionale della SA e potrà essere contestato solo con l'evidenziazione di significativi elementi di manifesta illogicità o incongruenza.


Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 7 maggio 2018, n. 2684


Gare - Offerta economicamente vantaggiosa - Valutazione delle offerte - Riparametrazione dei punteggi Linee guida Anac n. 2 del 21 settembre 2016 Mera facoltà della SA - Previsione nel bando di gara - Necessità - Miglior offerta tecnica - Obbligo legale di attribuzione del punteggio massimo - Non sussiste.


Le linee guida Anac n. 2 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, hanno previsto la mera facoltà per la stazione appaltante di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che sia prevista nel bando di gara. Pertanto per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della cd. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara.


Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 23 marzo 2018, n. 1845


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