Appalti

Dossier direzione lavori, decreto in Gazzetta: norme in vigore dal 30 maggio

di Laura Savelli

A quasi due anni dall'avvio della consultazione da parte dell'Anac, dopo un faticosissimo iter che ha visto più passaggi tra Autorità, Mit e Consiglio di Stato, ha tagliato il traguardo uno dei provvedimenti più attesi nel processo di attuazione del Codice. Sulla Gazzetta ufficiale n. 111 di ieri 15 maggio, è infatti apparso il decreto del Ministro delle infrastrutture n.49/2018 (in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016), su proposta della stessa Autorità, ad individuare le modalità e la tipologia di atti mediante i quali il direttore dei lavori deve effettuare le attività che gli sono affidate dall'articolo 101, comma 3, del Codice.

Con la sua adozione, è stata pertanto colmata la mancanza di una disciplina specifica riferita alla fase di esecuzione dei lavori, che si era venuta a creare a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, il quale - mediante l'articolo 217, comma 1, lettera u) - aveva disposto la contestuale abrogazione anche delle norme contenute nella Parte II, Titolo VIII (articoli 147 - 177) del Dpr n. 207/2010 - riferite appunto all'esecuzione dei lavori - e delle disposizioni inserite nel Titolo IX, Capo III (articoli 211 - 214), e dedicate invece alle regole generali per la tenuta della contabilità, lasciando in vita - per espressa previsione dell'articolo 216, comma 17 - le sole prescrizioni di contabilità di cui agli articoli da 178 a 210 che, a questo punto, saranno abrogati con l'entrata in vigore del decreto ministeriale.

A quest'ultimo riguardo, il provvedimento del Mit non è stato tuttavia corredato di alcuna specifica previsione, e quindi la sua entrata in vigore coincide con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, cioè con la data del prossimo 30 maggio. Presumibilmente il testo dovrebbe iniziare ad essere applicato ai contratti di appalto stipulati in dipendenza di bandi pubblicati successivamente a tale data.

La nomina del direttore dei lavori
Rispetto al testo originario del decreto ministeriale, scompaiono dalla versione definitiva approdata in Gazzetta ufficiale le regole per la nomina del direttore dei lavori, che resta pertanto disciplinata dalle norme del Codice.
Da questo punto di vista, la disposizione di riferimento è l'articolo 111, comma 1, del Dlgs n. 50/2016, secondo cui la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante, è affidata, nell'ordine, ad altre Pa, al progettista incaricato o ad altri soggetti scelti con gara secondo le disposizioni valide per gli affidamenti degli incarichi di progettazione.

In quest'ultimo caso, il conferimento dell'incarico deve avvenire dunque secondo le modalità indicate dall'articolo 31, comma 8, del Codice, cioè con procedure ad evidenza pubblica, salvo il ricorso all'affidamento diretto, se l'incarico è di importo pari o inferiore a 40 mila euro.

In realtà, ad essere state depennate dal testo sono state anche le previsioni riferite ai requisiti che debbono essere posseduti dal direttore dei lavori; pertanto, anche rispetto a tale profilo, vale quanto disposto dall'articolo 24, comma 5, del Codice, secondo cui, indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, muniti dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Dlgs n. 50/2016, e dei requisiti di qualificazione fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Ma, la stessa sorte è toccata anche alle disposizioni specifiche sulle incompatibilità a rivestire il ruolo di direttore dei lavori al quale - secondo il testo originario del provvedimento - era precluso, dall'aggiudicazione sino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali da parte dell'esecutore, e gli era fatto obbligo di segnalare all'amministrazione, non appena conosciuta l'identità dell'affidatario, l'esistenza di eventuali rapporti, affinché potesse essere valutata la sussistenza di conflitti di interesse; sennonché, la previsione di tali incompatibilità è rimasta assorbita dalla regola generale fissata dall'articolo 42 del Codice - essendo la legge la sede più appropriata per tale disciplina - fermo restando che, anche rispetto alla figura del direttore dei lavori, trova applicazione l'articolo 53, comma 16-ter, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, per cui gli ex dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto dei soggetti privati destinatari dell'attività della P.a. svolta con tali poteri.

I rapporti con le altre figure
Sul presupposto che l'interlocutore principale del direttore dei lavori, sul versante pubblico, è il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 101, comma 1, del Codice, l'articolo 2 del decreto ministeriale disciplina poi in via ulteriore i rapporti con tale soggetto e con le altre figure che entrano in gioco durante la fase esecutiva del contratto.

Da questo punto di vista - come era già nelle previsioni dell'articolo 152, comma 1, del Dpr n. 207/2010 - il direttore dei lavori riceve dal Rup le disposizioni di servizio (definite appunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del nuovo provvedimento, come gli atti mediante i quali il Rup impartisce indicazioni al direttore dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione) con cui lo stesso responsabile del procedimento detta le indicazioni per garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguire nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con cui il direttore dei lavori è tenuto a presentare rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Allo stesso modo, viene di conseguenza ricalcato anche il contenuto del comma 2 dell'articolo 152 del Regolamento, secondo cui resta di competenza del direttore dei lavori l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore sugli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

Al di là di queste differenze, l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale afferma ad ogni modo il principio secondo cui, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio del Rup, il direttore dei lavori opera in completa autonomia rispetto al controllo tecnico, contabile e amministrativo del contratto, essendo questo il compito principale assegnatogli dell'articolo 101, comma 3 del Codice.

Infine, stessa autonomia è riconosciuta al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui non coincida con la persona del direttore dei lavori (ipotesi contemplata dall'articolo 101, comma 3, lettera d), del Codice), essendo tale soggetto responsabile per le funzioni stabilite dalla normativa sulla sicurezza.

Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo
Nell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale, è poi fornita la definizione di ordine di servizio, vale a dire dell'atto mediante il quale il Rup e il direttore dei lavori impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni: ragion per cui, il successivo articolo 2 - sulla falsariga dell'articolo 152, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 - conferma che il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative necessarie, tramite appunto ordini di servizio, i quali dovranno essere comunicati al Rup, nonché annotati, con sintetiche motivazioni (che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite in base all'ordine) sul giornale dei lavori, con le modalità elettroniche contemplate dallo stesso decreto in materia di contabilità; ma, nell'attesa che le amministrazioni si dotino dei necessari strumenti informatici, gli ordini di servizio dovranno - come in passato - avere forma scritta e dovranno essere restituiti firmati dall'appaltatore per avvenuta conoscenza.

Resta fermo in ogni caso - al pari di quanto stabiliva la precedente norma regolamentare - che l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la sua facoltà di iscrivere riserve; anche se, a tal ultimo riguardo, non è stata ripresa la parte finale dell'articolo 152, comma 3, del Dpr n. 207/2010, laddove si stabiliva che le riserve devono essere iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve: disposizione quest'ultima, non riprodotta in quanto, d'ora in avanti, la disciplina delle riserve sarà affidata alle stazioni appaltanti, come previsto dall'articolo 9 dello stesso decreto ministeriale.

Infine, con la restante parte dell'articolo 3 del provvedimento del Mit, vengono laconicamente ripresi dalla passata edizione della disciplina soltanto alcuni dei compiti del direttore dei lavori - essendo gli altri individuati in ordine sparso dall'articolo 101 del Codice e dalle altre disposizioni del decreto - come ad esempio il controllo del rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma, e dettagliati poi nel programma di esecuzione, definito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale come il documento che l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla P.a., con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, all'interno del quale sono graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni sul periodo di esecuzione, e sull'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze determinate contrattualmente per la liquidazione dei certificati di pagamento: una definizione che, anche in questo caso, è stata recuperata dall'articolo 43, comma 10, del Dpr n. 207/2010.

Il decreto del Mit n.49/2018 con le regole per il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione

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