Appalti

Criteri ambientali minimi/1. Pubblicati i requisiti per l'illuminazione pubblica: quattro mesi per adeguarsi

di Massimo Frontera

Entrata in vigore soft per i criteri ambientali minimi richiesti per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica. Il documento tecnico approvato con il Dm Ambiente del 28 marzo e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 aprile entrerà in vigore alla fine di questa estate, più precisamente il 27 agosto. Diversamente dagli Cam per la progettazione degli edifici - entrati in vigore il giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta - questa volta è stato previsto un congruo tempo per dar modo alle amministrazioni pubbliche di familiarizzare con la complessità di questo tipo di affidamenti. Lo dice a chiare lettere il Dm quando spiega che l'entrata in vigore è stata prevista 120 giorni dopo la pubblicazione «considerata la necessità di consentire alle stazioni appaltanti di adeguarsi con i tempi necessari a fornire effettività ai contenuti dei Criteri ambientali minimi».

Niente affidamenti "misti"
Proprio a causa della particolare complessità dell'oggetto della gara, i Cam sconsigliano di aggregare i servizi di illuminazione pubblica ad altri tipi di servizi e forniture. «Ai fini della corretta gestione del servizio e della migliore tracciabilità dei flussi finanziari - si legge nel testo tecnico - è opportuno che l'Amministrazione eviti di includere, in uno stesso contratto, altri servizi». E comunque «qualsiasi valutazione e decisione deve essere preceduta da un'analisi approfondita dello stato di fatto degli impianti e quindi dall'acquisizione di informazioni sulla dimensione, le caratteristiche, la distribuzione territoriale, lo stato di conservazione, lo stato di vetustà e di funzionalità dell'impianto di illuminazione e delle sue parti e componenti».

Niente affidamento senza un censimento minimo
Alla stazione appaltante si chiede inoltre di avere un livello minimo di conoscenza delle propria rete di illuminazione pubblica, prima di fare una gara. Più precisamente, si chiede il possesso di un censimento almeno di livello 1, cioè della «rilevazione, da parte dell'Amministrazione, di informazioni minime sull'impianto di illuminazione, sufficienti ad una prima valutazione dello stato di fatto e delle risorse necessarie per effettuare eventuali interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica. Sulla base di tali dati potrà essere redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica e potrà essere predisposto un più approfondito e mirato audit dell'impianto stesso».

Diverse modalità di affidamento
Il documento tecnico prevede varie possibilità di affidamento del servizio, a seconda dello stato di fatto della rete e del relativo livello di conoscenza da parte dell'amministrazione pubblica. Il servizio può includere la sola gestione, nel caso in cui l'impianto sia già sufficientemente censito e sia anche a norma (oppure se l'intervento per la messa a norma venga pianificato entro tre anni). Oltre alla gestione, il servizio può includere anche il censimento (di livello 2), da realizzarsi entro un anno dall'affidamento. Il servizio può infine prevedere la riqualificazione dell'esistente, con eventuale affidamento anche della progettazione definitiva ed esecutiva.


Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Alla Pa viene indicato un risultato cui tendere nella elaborazione della griglia di punteggi per la valutazione delle offerte. «Attribuendo punteggi significativi a criteri ambientali - si legge nel documento - è possibile far emergere le offerte che si qualificano per caratteristiche e prestazioni più sostenibili di quelle corrispondenti ai soli criteri "di base". Considerato inoltre che l'impatto ambientale dell'illuminazione pubblica (sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e impianti) lungo il ciclo di vita è molto elevato, è opportuno che le Amministrazioni assegnino complessivamente ai criteri ambientali premianti una parte significativa del punteggio totale disponibile».

Il frazionamento del servizio, oltre i 50mila punti luce
Come criterio guida per il dimensionamento del servizio, il testo non fornisce indicazioni precise sulla sua durata (anche se si indica in 30 anni il ciclo di vita di un impianto di illuminazione pubblica). Tuttavia, suggerisce un limite dimensionale riferito alla rete, al fine di tutelare l'accesso al mercato anche da parte delle imprese di minori dimensioni. «Qualora l'ambito di intervento coinvolga un numero di punti luce superiore a 50.000 - si legge nei Cam - si raccomanda di valutare l'opportunità di frazionare tale ambito, in maniera tale da delineare più lotti di intervento, che consentano l'accesso anche a micro, piccole e medie imprese». In ogni caso, «qualsiasi tipo di frazionamento degli impianti dovrà essere obbligatoriamente di tipo orizzontale (ovvero non verticale)».

Le informazioni che l'amministrazione deve fornire ai concorrenti
I Cam indicano anche una lista di informazioni da mettere a disposizione dei concorrenti. Sono necessarie le informazioni sul consumo energetico della rete per almeno gli ultimi due anni; e poi una indicazione dettagliata del livello di servizio attuale dell'impianto. Se poi l'amministrazione ne è in possesso, può aggiungere anche l'analisi energetica, la valutazione degli indici prestazionali ex ante dell'impianto (solo per gli indici per cui si è in possesso dei dati necessari alla loro valutazione) e un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di riqualificazione.
Sempre nel caso in cui l'amministrazione ne sia in possesso, «deve mettere a disposizione degli offerenti» anche i seguenti documenti: uno specifico "programma di verifica" che definisca modalità e tempi per la verifica durante il servizio del rispetto, da parte dell'Offerente, di quanto previsto dal contratto di aggiudicazione; modalità e tempi di misura dei consumi energetici; c) modalità di calcolo dei risparmi energetici; controlli della qualità e garanzie; disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica degli eventuali risparmi garantiti; procedura per gestire eventuali modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto.

Clausole contrattuali
I Cam indicano anche diversi elementi da includere nel contratto con l'affidatario. Tra questi c'è anche una tabella di riferimento con i tempi massimi di intervento in caso di disservizio. I tempi massimi indicati per l'intervento dell'operatore - a partire dal momento della segnalazione - sono i seguenti: 48 ore per il singolo punto luce spento; 24 ore per almeno tre punti luce spenti; quattro ore per la strada al buio oppure per l'intera cabina spenta; tre ore per il «pronto intervento».

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica

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