Appalti

Minor prezzo, quando scatta l'abuso della potestà decisionale monocratica da parte del Presidente del seggio di gara

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Aggiudicazione - Minor prezzo – Seggio di gara - Provvedimenti monocratici adottati dal Presidente – Determina dirigenziale a contrarre che escludeva l'esercizio monocratico - illegittimità dei provvedimenti - Anche quello di esclusione

Sono illegittimi i provvedimenti assunti monocraticamente dal Presidente della Commissione di un appalto aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ivi compreso il provvedimento di esclusione, con la sola assistenza di due testimoni e un segretario verbalizzante, in presenza di una determina dirigenziale a contrarre che abbia invece espressamente indicato, relativamente alla composizione e funzioni del seggio di gara, la necessità di una decisione collegiale. Si tratta di uno specifico autolimite che non può essere legittimamente superato dal Presidente (del seggio di gara), che, attribuendo una mera funzione di testimoni ai componenti nominati, si arroga «potestà decisionali monocratiche che invece non gli competevano».

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 13/04/2018, n. 2216

Aggiudicazione -Minor prezzo - Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate - Art. 95, comma 4, lett. b), Dlgs n. 50 del 2016 - Applicazione del criterio del minor pezzo -Finalità - Accelerazione della procedura -Appalto

Il criterio del “minor prezzo” è circoscritto, ai sensi dell' art. 95, comma 4, lett. b), Dlgs n. 50 del 2016, in via d'eccezione, solo alle procedure per l'affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate. In tali casi si può prescinderei da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell'allegato tecnico. Tale indicazione è evidentemente finalizzata a garantire una significativa accelerazione della procedura, soprattutto quando le prestazioni non devono assolutamente differire da un esecutore ad un altro. Per i contratti con caratteristiche standardizzate non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un'autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettati allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese. Tra questi il servizio di vigilanza, è assolutamente riconducibile all'ambito applicativo dei contratti standardizzati “da aggiudicare al minor prezzo”, perché caratterizzato da un'elevata standardizzazione delle prestazioni.

Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 13 marzo 2018, n. 1609

Aggiudicazione - Minor prezzo - Offerta - Requisiti preferenziali e facoltativi del prodotto offerto -Irrilevanza ai fini dell'aggiudicazione - Inserimento nel capitolato - Non sussiste.

Il criterio del minor prezzo non permette di considerare né favorevolmente né sfavorevolmente la presenza nel prodotto offerto di requisiti meramente preferenziali e facoltativi, sicché l'inserimento nel capitolato di tali (eventuali) requisiti eventuali, non troverebbe giustificazione.

Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 25 gennaio 2018, n. 565

Aggiudicazione - Minor prezzo - Soglia di anomalia - Calcolo - A Art. 97, c. 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 - Indicazioni operative dell'ANAC - Comunicato Anac del 5 ottobre 2016.

Per il calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, indicazioni operative in merito provengono dal Comunicato Anac del 5 ottobre 2016, in cui il Presidente dell'ANAC ha inteso ribadire che per il calcolo della media aritmetica non vanno considerate le offerte previamente escluse in virtù del taglio delle ali. Così in definitiva il modus procedendi per dare applicazione alla disposizione de qua - Art. 97, c. 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 - sembra doversi così ricostruire: 1. escludere il 10 % (arrotondato all'unità superiore) delle offerte di maggior ribasso e altrettante di quelle di minor ribasso (cd. taglio delle ali); 2. effettuato il taglio delle ali, sommare i ribassi rimasti, indi calcolarne la media aritmetica; 3. se la prima cifra dopo la virgola della somma suddetta è una cifra pari, oppure è zero, la media resta invariata; se è dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 23 gennaio 2018, n. 435


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