Appalti

Concessioni, no al soccorso istruttorio per sanare errori del piano economico-finanziario

di Mauro Salerno

Non è possibile invocare il soccorso istruttorio per correggere un errore del piano economico finanziario presentato in gara per una concessione. Lo chiarisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2214 dello scorso 13 aprile.

Al centro della questione c'è l'errore di un'impresa, una Esco, nella durata del Piano economico finanziario allegato all'offerta per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici della Provincia di Padova. Il bando chiedeva di modulare il piano su un arco temporale di 15 anni, mentre l'azienda aveva impostato il programma su sedici. Di fronte all'errore la stazione appaltante ha consentito alla Esco di riformulare il Piano con la procedura del soccorso istruttorio.

Dopo una prima pronuncia del Tar la questione è arrivata al Consiglio di Stato che ha bocciato il comportamento della stazione appaltante, segnalando che il Piano economico finanziario serve a «dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l'intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo: il che consente all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione». Per i giudici di Palazzo Spada «il Pef non può essere tenuto separato dall'offerta in senso stretto» in modo tale che «un'eventuale sua imprecisione non inficerebbe quella e sarebbe sanabile con il soccorso istruttorio»). In realtà, invece, - si legge nella sentenza «il Pef rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale», sicché «un vizio intrinseco del Pef – come quello di un riferimento temporale diverso dallo stabilito - si riflette fatalmente sulla qualità dell'offerta medesima e la inficia».

I giudici chiariscono che «questa conclusione può essere confermata dalla considerazione che nel corso dell'esercizio della concessione, l'eventuale alterazione degli indicatori del Pef derivante da circostanze sopravvenute può determinare la modifica di elementi essenziali della concessione, quali l'entità del canone o la durata del rapporto». Ed è proprio per questo che un eventuale vizio del Piano economico-finanziario non configura «una mera irregolarità formale o un errore materiale» sanabile mediante il soccorso istruttorio.

La sentenza del Consiglio di Stato

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