Appalti

Offerta economicamente più vantaggiosa con «riparametrazione» solo se viene indicato nel bando

di Massimo Frontera

Nella valutazione dell'offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la facoltà per la stazione appaltante di procedere alla riparametrazione dei punteggi va sempre prevista nel bando di gara. Diversamente, la Pa non ha alcun obbligo di applicarla.
Il Consiglio di Stato - con la sentenza n. 1845/2018, Sezione Quinta - affronta e risolve in modo definitivo la questione della cosiddetta doppia riparametrazione (volta a ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti dalla griglia di valutazione indicata nel bando), smentendo allo stesso tempo che dalle diverse pronunce di Palazzo Spada fossero emersi orientamenti discordanti. L'occasione per fare chiarezza sul punto è offerta da una sentenza del Tar Sardegna, impugnata in appello.

La controversia
La controversia è sorta dopo l'aggiudiciazione di un appalto di lavori stradali mandato in gara dalla Provincia di Sassari con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il raggruppamento di imprese risultato perdente ha sostenuto che, in base al disciplinare di gara, «la doppia (o tripla) riparametrazione riferita ai macro-criteri fosse ontologicamente insita nel prescelto "metodo aggregativo compensatore", quale condizione indispensabile per conservare la corretta proporzione tra i criteri di valutazione e i pesi rivestiti nell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa». Nel ricorso, il raggruppamento ha poi sostenuto che l'applicazione anche di una sola riparametrazione avrebbe consentito l'aggiudicazione della gara; e che tale riparametrazione fosse «imposta» dalla lex specialis di gara.
I ricorrenti hanno poi sostenuto che esista un orientamento del Consiglio di Stato definito nel ricorso "prevalente" che considera la doppia riparametrazione insita nel metodo aggregativo compensatore. A sostegno di questa tesi citano la sentenza del Consiglio di Stato, Terza sezione, del 16 marzo 2016, n.1048. Di conseguenza, ci sarebbero altre pronunce con orientamento diverso, rendendo necessaria una rimessione all'Adunzanza Plenaria.

Il chiarimento di Palazzo Spada
Nella pronuncia i giudici della Quinta sezione chiariscono la questione «senza che sia necessaria la rimessione all'Adunanza Plenaria, auspicata dalle appellanti».
La questione di diritto, scrivono i giudici, «va risolta nel senso che per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara». Nel caso in questione, nei documenti di gara non contengono «alcuna esplicita clausola» in questo senso.
I giudici ricordano anche che il principio è affermato anche dalle linee guida n.2 dell'Anac (Offerta economicamente più vantaggiosa) là dove si prevede la mera facoltà per la stazione appaltante di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara.
Infine, sulla questione, si esclude che in seno al Consiglio di Stato ci siano orientamenti difformi. Tanto per cominciare, la sentenza citata dai ricorrenti (n.1048/2018) riguardava un caso «in cui la doppia parametrazione era prevista nella legge di gara».
L'orientamento, dunque è uno solo, ed è affermato - tra l'altro - da varie pronunce (V, 27 gennaio 2016 n. 266 e id; , 30 gennaio 2017 n. 373; V 12 giugno 2017, n. 2811 e n. 2852; III, 20 luglio 2017, n. 3580) .

La pronuncia del Consiglio di Stato n.1845/2018

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