Appalti

Appalti, la condanna definitiva non impedisce una valutazione positiva della moralità professionale

A cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Gara - Partecipazione - Obblighi dichiarativi - Moralità professionale - Dichiarazione di numerose condanne penale - Esclusione automatica - Non sussiste - Potere discrezionale della SA - Configurabilità - Valutazione in relazione alla prestazione da affidare in gara.

La dichiarata esistenza di precedenti condanne penali passate in giudicato non determina automaticamente l'esclusione dalla gara, essendo invece imprescindibile una puntuale valutazione da parte della stazione appaltante proprio della gravità del reato e della sua influenza sulla moralità professionale. Tale valutazione è affidata alla più ampia discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante, non richiedendosi un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente che la stazione appaltante abbia acquisito tutti i dati utili, seguendo lo schema tracciato dalla legge per la verifica del requisito della moralità professionale. La gravità del reato, cui si riferisce la condanna penale passata in giudicato dichiarata dal concorrente, deve essere valutata in relazione alla moralità professionale ed a tal fine assume importanza fondamentale l'oggetto stesso del contratto cui si riferisce la gara. In definitiva la valutazione non va effettuata in astratto e relativamente al titolo del reato, ma tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, ivi compresi gli elementi tutti (soggettivi e oggettivi) della fattispecie che ha dato luogo al reato e dei fatti successivi, in relazione alla prestazione da affidare in gara. Risulta legittima pertanto la valutazione positiva della moralità professionale del RTI aggiudicatario malgrado le numerose sentenze (34) penali di condanna del Presidente di una testata giornalistica in quanto «la maggioranza delle 34 condanne riguardano il reato di “omesso controllo”.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 27 marzo 2018, n. 1915

Gara - Partecipazione - Obblighi dichiarativi - Moralità professionale - Art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 - Assenza di condanne definitive - Patteggiamento - Esclusione dalla gara - Dissociazione dell'impressa non adeguatamente provata - Potere discrezionale della SA


È conforme al diritto comunitario l'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, che pone a carico dei concorrenti obblighi dichiarativi sull'assenza di sentenze definitive di condanna, correlandovi una causa di esclusione dalla gara, qualora l'impresa non riesca adeguatamente a dimostrare che vi sia stata la sua dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del proprio direttore tecnico, rimettendo, in definitiva, all'Amministrazione la valutazione discrezionale sull'integrazione della condotta dissociativa, e l'Amministrazione può ben ritenere non provata tale dissociazione se il dirigente non era stato estromesso dalla compagine societaria, né licenziato, né intrapresa l'azione risarcitoria nei suoi confronti.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 2 febbraio 2018, n. 691


Gara - Partecipazione - Obblighi dichiarativi - Moralità professionale - Art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 - Valutazione negativa - Esclusione - Difetto di motivazione del provvedimento di esclusione.

La valutazione negativa della moralità professionale ex art. art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del e è censurabile in sede di legittimità solo se priva di adeguata motivazione o se le ragioni addotte siano palesemente insussistenti o pretestuose.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 29 gennaio 2018, n. 607

Gara - Partecipazione - Obblighi dichiarativi - Moralità professionale - Art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 - Cessazione dalla carica di presidente sotto processo penale - Assenza di condanne definitive - Dissociazione immediata dell'impresa - Valutazione positiva del requisito di moralità professionale – Potere discrezionale della SA - Configurabilità - Obbligo di motivazione specifica - Non sussiste.

Condizioni ,affinché l'esclusione dalla gara consegua alla condanna, sono la gravità del reato ed il suo riflesso sulla moralità professionale. Ciò posto, il legislatore ha lasciato alla stazione appaltante un margine di apprezzamento sull'incidenza del reato sulla moralità professionale e sull'offensività per lo Stato e per la Comunità. Al riguardo non appare censurabile una valutazione svolta dall'amministrazione in ordine all'incidenza del reato sull'affidabilità della aggiudicataria, che abbia basato il suo convincimento sulla cessazione dalla carica dell'amministratore indagato, sull'assenza di una condanna ostativa e sull'acquisizione di tutte le informazioni necessarie, compiendo dunque, una compiuta valutazione in ordine all'incidenza del reato contestato sulla moralità professionale. Rilevante, ai fini della valutazione positiva, anche il fatto della concorrente di aver tempestivamente comunicato alla Stazione appaltante le modifiche intervenute dell'organo amministrativo da cui discende anche l'immediata dissociazione della Cooperativa. Né può ritenersi che ad esito dell'istruttoria svolta fosse necessaria una specifica motivazione, insita nella scelta operata di addivenire all'aggiudicazione.


Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 23 gennaio 2018, n. 451


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