Appalti

La divisione in lotti è derogabile se l'appalto ha «carattere unitario»

di Massimo Frontera

L'appalto che include varie attività ma che «riveste carattere unitario» e che ha un «valore economico oggettivamente modesto» può derogare all'applicazione dell'articolo 51 del codice dei contratti sulla suddivisione in lotti per favorire l'accesso al mercato da parte di microimprese e Pmi. È, in estrema sintesi, quanto afferma la recente sentenza del consiglio di Stato (n.2044/2018, Sezione Quinta, pubblicata il 3 aprile scorso). Sentenza con la quale i giudici di Palazzo Spada riformano una sentenza del Tar Umbria che aveva censurato il Comune di Orvieto relativamente all'affidamento di un servizio triennale che includeva la gestione e il controllo di tutte le attività di funzionamento delle aree di sosta automatizzata e degli impianti di risalita meccanizzata più altri servizi accessori da svolgersi all'interno delle aree e dei parcheggi, ma anche degli immobili del Comune.

L'articolo 51 del codice dei contratti ha lo scopo di difendere il principio della concorrenza (mutuato dalla direttiva Ue), ma può anche essere impropriamente applicato per frazionare indebitamente un appalto. La sentenza del Consiglio di Stato fornisce indicazioni sugli elementi da considerare per evitare di sconfinare, da una parte, nell'accusa di frazionamento della gara a scopo elusivo della concorrenza oppure, dall'altra, nell'accusa dell'aggregazione artificiosa degli appalti.

La decisione di applicare o meno la suddivisione in lotti - spiega il Consiglio di Stato - è discrezionale e deve essere motivata. La stazione appaltante deve valutare alcuni elementi che attengono alla sfera della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'adeguatezza dell'istruttoria. «Il principio della suddivisione in lotti - si legge nella sentenza - può dunque essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (Cfr Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669) ed è espressione di scelta discrezionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081), sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto "di grosse dimensioni" in lotti, mentre, come detto, l'appalto in esame non è di elevato importo economico e la scelta del Comune di Orvieto è motivata, come sarà meglio esplicitato ai punti nn. 4 e 5 della presente decisione, in modo del tutto ragionevole e, perciò, sottratta al sindacato del giudice di legittimità, non ravvisandosi manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà nel tenore della medesima».

La sentenza del Consiglio di Stato sulla controversia comune di Orvieto-Tar Umbria

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©