Appalti

Appalti, nessuna offerta anomala per il ribasso del costo del lavoro

A cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Gara - Anomalia dell'offerta - Costo del lavoro - Inferiore alle tabelle ministeriali - Condizioni organizzative - Rilevanza - Trattamento economico del precedente gestore - Irrilevanza.

Le tabelle ministeriali costituiscono soltanto un parametro rispetto al quale le imprese possono motivatamente giustificare, sulla base delle caratteristiche e performance aziendali, valori di costo medi più bassi e il trattamento riconosciuto in precedenza da altro gestore non può assumere alcuna rilevanza dirimente, essendo diverse l'impresa e, conseguentemente, le condizioni organizzative ed operative di svolgimento del servizio.

Consiglio di Stato, Sez. 3, sentenza del 20 marzo 2018, n. 1772

Gara - Anomalia dell'offerta - Congruità - Costo del lavoro - Inferiore alle tabelle ministeriali

Nelle gare pubbliche il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi non giustifica un giudizio di anomalia dell'offerta. E affinché l'offerta possa definirsi incongrua e quindi essere esclusa, lo scostamento deve essere considerevole e palesemente ingiustificato

Consiglio di Stato, Sez. 3, sentenza del 13 marzo 2018, n. 1609


Gara - Anomalia dell'offerta - Congruità - Costo del lavoro - Inferiore alle tabelle ministeriali

Lo scostamento dalle tabelle, rappresenta un indice (seppur importante) di possibile anomalia dell'offerta, che deve essere poi concretamente verificata attraverso un giudizio complessivo di rimuneratività; in ogni caso, “gli scostamenti del costo del lavoro rispetto ai valori medi delle tabelle ministeriali possono essere ritenuti anomali se eccessivi e tali da compromettere l'affidabilità dell'offerta”

Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 7 febbraio 2018, n. 811

Gara - Anomalia dell'offerta - Congruità - Costo del lavoro - Inferiore alle tabelle ministeriali - Dlgs. n. 163 del 2006 - Costo del lavoro medio - Limite inderogabile - Non sussiste - Scostamento lieve .

Per quanto concerne il rispetto della tabelle ministeriali, la giurisprudenza, formatasi sotto la vigenza del precedente Codice dei contratti (la materia invece risulta diversamente disciplinata dal combinato disposto degli artt. 97 e 23 del nuovo codice dei contratti pubblici come aggiornato in sede di correttivo), il riferimento alle tabelle ministeriali assume il valore di espressione del costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia. Gli scostamenti del costo del lavoro rispetto ai valori medi delle tabelle ministeriali possono invece essere ritenuti anomali se eccessivi e tali da compromettere l'affidabilità dell'offerta.

Consiglio di Stato, sez. 3, sentenza del 15 gennaio 2018, n. 188

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©