Appalti

Tar Piemonte: addio scadenza-tagliola per i ricorsi se la Pa non pubblica l'elenco degli ammessi alla gara

di Mauro Salerno

Addio scadenza-tagliola sui ricorsi se la stazione appaltante non pubblica in tempo on line l'elenco dei concorrenti ammessi alla gara. In questo caso invocare il termine dei 30 giorni, previsto dal nuovo rito-superaccelerato per gli appalti, è inutile perché «nessun onere di impugnazione sorge in capo ai concorrenti fino al momento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, allorquando l'interesse ad estromettere (in via principale o incidentale) altri concorrenti può invece assumere consistenza reale, in vista del conseguimento dell'utilità correlata all'aggiudicazione del contratto».

Arriva dal Tar Piemonte (con la sentenza n. 262 del 26 febbraio scorso) un altro tassello utile a chiarire la corretta applicazione del termine di 30 giorni dalla imposto dal nuovo «rito super accelerato» per contestare l'ammissione alla gara di un concorrente.

Nel dettaglio i giudici hanno respinto al mittente l'interpretazione della stazione appaltante che provava a difendersi dal ricorso contestando il superamento del termine dei 30 giorni previsto dall'articolo 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo. Secondo la stazione appaltante, l'impresa aveva mancato di proporre ricorso nei tempi nonostante avesse potuto prendere conoscenza della lista degli ammessi assistendo, tramite un rappresentante, alla prima seduta di gara.

Per i giudici del Tar, «il termine per l'impugnazione dell'ammissione di altri concorrenti non può decorrere dalla data della seduta pubblica di gara, anche qualora risulti che il legale rappresentante della società ricorrente sia stato ivi presente, poiché l'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. prevede espressamente che il dies a quo per l'impugnativa anticipata delle esclusioni e delle ammissioni decorra dalla pubblicazione sul profilo della stazione appaltante» della lista degli ammessi.

Per i giudici il rito super accelerato è una norma "derogatoria" che non ammette interpretazioni estensive. «Pertanto, - si legge nella sentenza - in difetto del contestuale funzionamento del meccanismo di pubblicità degli atti di cui si impone l'immediata impugnazione, le relativa decadenza processuale non può operare, a causa della carenza del presupposto adempimento pubblicitario che garantisca la tempestiva informazione degli interessati circa l'identità delle imprese ammesse e la decorrenza del termine accelerato per l'impugnativa». Dunque, addio tagliola sui ricorsi. In questo caso «nessun onere di impugnazione sorge in capo ai concorrenti fino al momento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto».

La sentenza del Tar

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