Appalti

Il general contractor? Va considerato un soggetto incaricato di pubblico servizio

di Giovanni Negri

Il general contractor è incaricato di pubblico servizio. E quindi è del tutto legittimo l'obbligo di dimora nei confronti di un imprenditore accusato di corruzione e turbata libertà degli incanti per la dazione di denaro agli amministratori di un consorzio che svolgeva funzioni di stazione appaltante. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 9385 della VI sezione penale depositata ieri. Tra i motivi di ricorso, la difesa aveva sostenuto invece che i rapporti del contraente generale con i terzi devono essere considerati di diritto privato. La sentenza sottolinea che, nel momento in cui i contraenti generali effettuano la scelta di soggetti terzi a cui dovranno essere sub-affidate le opere o le forniture che permetteranno di ottenere il risultato che si sono obbligati a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, rispondono non come soggetti privati, ma come incaricati di pubblico servizio, ogni volta che scelgono di seguire una procedura concorrenziale.

Si tratta infatti di affidamenti effettuati per conto della Pa, indirizzati alla realizzazione di un'opera finanziata con denaro pubblico.La Cassazione fa propria una ricostruzione della figura del general contractor che valorizza, più che qualifiche soggettive e formali, il dovere pubblicistico di agire nell'interesse dell'amministrazione e, in concreto, i compiti che il contraente generale assume su di sé «in un ambito, cioè la scelta dei soggetti terzi contraenti ai quali subaffidare le opere e/o le forniture che permettano di ottenere il risultato connesso si è obbligato a fornire all'amministrazione aggiudicatrice».Quanto poi alla nozione di gara, contestata dalla difesa, la sentenza ricorda che, se è vero che non può essere integrata una gara per il solo fatto della pluralità dei soggetti interpellati, quando ciascuno presenta la propria offerta e l'amministrazione conserva libertà di scelta, è indiscutibile che gara ci sia quando esiste una libera competizione tra una pluralità di soggetti e l'ente appaltante ha indicato i criteri di aggiudicazione. Per gara, così, si deve intendere «la previsione di un meccanismo selettivo delle offerte nel quale i soggetti che vi partecipano, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni quali contropartita di ciò che serve alla pubblica amministrazione».

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