Appalti

Gravi illeciti, solo la stazione appaltante può valutare l'entità delle macchie sul curriculum dell'impresa

di Mauro Salerno

Spetta solo alla stazione appaltante decidere se le macchie rilevate sul curriculum delle imprese sono tali da mettere a repentaglio la buona riuscita dell'appalto e dunque devono essere punite in maniera preventiva con l'esclusione dalla gara. Sulla valutazione dei «gravi illeciti professionali» introdotti come causa di esclusione dal nuovo codice degli appalti non c'è alcuna possibilità di intervento di autorità o soggetti esterni: è uno dei casi in cui, all'interno dei casi previsti dal codice e dalle linee guida dell'Anac l'amministrazione è chiamata a mettere in campo i propri apprezzamenti discrezionali.

È quanto ricorda l'Autorità Anticorruzione nel parere di precontenzioso (vincolante, delibera n. 72/2018) rilasciato su richiesta congiunta di un gruppo di imprese e dalla Centrale unica di committenza dei Comuni di Cava de' Tirreni e Castellabate.

A spingere costruttori e stazione appaltante a chiedere l'intervento dell'Anac è il caso sollevato nella procedura di aggiudicazione di un appalto da quasi 2 milioni per la messa in sicurezza di un ex discarica. Nello specifico un concorrente ha contestato l'aggiudicazione provvisoria in favore di un'impresa che aveva in passato rifiutato di sottoscrivere il contratto d'appalto, dopo aver vinto una gara promossa da un'altra stazione appaltante. Un comportamento che a giudizio dell'impresa che aveva segnalato la situazione a carico dell'azienda risultata aggiudicataria in via provvisoria, avrebbe dovuto essere valutato dalla stazione appaltante come «grave illecito professionale» e portare all'esclusione dell'impresa. Anche perché, la stessa impresa, non ne aveva fatto menzione nelle dichiarazioni rilasciate alla stazione appaltante.

Decidendo sul caso l'Anac ricorda ricostruisce tutti i profili normativi che possono portare all'esclusione per gravi illeciti ma chiarisce che anche in questo caso «la valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto».

Quanto alla mancata segnalazione della scelta di non sottoscrivere il contratti nel precedente appalto l'Anac precisa che «il concorrente era tenuto a dichiarare tutti i provvedimenti astrattamente idonei a essere valutati dalla stazione appaltante», ma che si tratta di una carenza risolvibile attraverso il ricorso al soccorso istruttorio «fatta salva ogni valutazione successiva sull'affidabilità dell'impresa».

Il parere rilasciato dall'Anac

Le linee guida dell'Anac sui gravi illeciti professionali

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