Appalti

Appalti/1. Procedure negoziate, il Consiglio di Stato rafforza il divieto di «reinvito» del gestore uscente

di Mauro Salerno

Giusto semplificare le procedure di assegnazione dei piccoli appalti, per non complicare inutilmente la vita di funzionari pubblici e imprese, ma facendo attenzione a garantire la rotazione degli incarichi e la partecipazione delle piccole e piccolissime imprese. Sono le premesse che stanno alla base del parere rilasciato dal Consiglio Di Stato (n.361 del 12 febbraio 2018) sull'aggiornamento delle Linee guida messe a punto dall'Autorità Anticorruzione per guidare le stazioni appaltanti nel delicatissimo mercato degli appalti sottosoglia comunitaria. Un settore in cui si concentra la maggior parte degli appalti aggiudicati ogni anno in Italia e dove spesso, tra i nostri mille campanili, al riparo dai riflettori che ogni tanto si accendono sulle grandi opere, si nascondono le "ambiguità" (per usare un eufemismo) dei rapporti tra Pa e imprese.

Reinvito dell'appaltatore uscente
Non è un caso allora che buona parte del parere rilasciato dai giudici di Palazzo Spada si sia concentrato sulle procedure che le stazioni appaltanti devono seguire per garantire la rotazione degli incarichi. Il Consiglio di Stato appoggia in pieno le indicazioni dell'Autorità guidata da Raffaele Cantone sui paletti necessari per scongiurare il rischio che i piccoli appalti vengano affidati - senza gara - sempre alle stesse imprese. E anzi fa un passo di più per evitare «il consolidamento di rendite di posizione in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento)» soprattutto «nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato». Di qui la scelta di ribadire che «il principio di rotazione comporta in linea generale
che l'invito all'affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere
adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul
mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale ovvero all'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento». Un principio già fatto proprio e sottolineato dalle linee guida emanate dall'Anac, ma che il Consiglio di Stato in qualche modo chiede di rimarcare ulteriormente stabilendo che
il principio di rotazione comporta «di norma», il «divieto» di invito non solo «del contraente uscente», ma anche «dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento».
Il principio è derogabile, chiarisce Palazzo Spada, ma con motivazioni stringenti, seppure meno rigorose per chi ha semplicemente partecipato alle precedenti procedure senza essere uscito vincitore. Allo stesso modo Palazzo Spada chiarisce che il mancato invito deve far riferimento a procedure di affidamento rientranti nello stesso settore merceologico o per le stesse categorie di opere. In più, è l'ulteriore precisazione "l'esclusione" deve valere solo per un giro, «con il ripristino, in capo ai soggetti non reinvitati, della posizione paritaria con gli altri operatori alla prima gara successiva a quella "saltata"».
Aggiuntiva, rispetto alle indicazioni dell'Anac è anche l'indicazione di un periodo minimo di tre anni cui guardare per evitare il rischio di affidamenti artificiosamente frazionati per evitare le gare.

Controlli semplificati per i microappalti
Il Consiglio di Stato promuove la scelta di semplificazione le operazioni di verifica dei requisiti delle imprese puntando sulle autodichiarazioni per gli incarichi sotto i 20mila euro. Ma tenendo conto di tre indicazioni puntualmente riportate nel parere.
La prima è che l'autodichiarazione dei requisiti posseduti dalle imprese deve essere effettuata tramite Dgue. La seconda riguarda i funzionari pubblici incaricati del ruolo di Responsabile del procedimento (Rup) dell'appalto. Al Consiglio di Stato non piace l'idea che tocchi al Rup il «grave compito» di valutare se «effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune», come scritto nella bozza di linee guida. Di qui il suggerimento di chiedere alle stazioni appaltanti di dotarsi di un regolamento ad hoc in cui prevedere lo svolgimento di controlli a campione sui micro-affidamenti.
L'ultima notazione riguarda le modalità per risolvere il contratto nel caso in cui i controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese evidenziassero delle falle. Per il Consiglio di Stato questa conseguenza deve essere sempre «oggetto di una apposita, specifica, previsione contrattuale, inserita a cura della stazione appaltante». Inoltre, al posto dell'incameramento della cauzione il Consiglio di Stato suggerisce anche di prevedere l'applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Conflitto di interesse, «taglio delle ali» e sorteggio
Nel parere rilasciato da Palazzo Spada non mancano poi altre indicazioni sulla gestione dei contratti sottosoglia. In particolare i passaggi di maggior rilievo riguardano la richiesta di dare maggiori indicazioni alle stazioni appaltanti sulla gestione di eventuali "conflitti di interesse" dei funzionari coinvolti nell'assegnazione degli appalti e sulla gestione del cosiddetto «taglio delle ali» nel caso di esclusione automatica delle offerte anomale, adeguandosi alle indicazioni date dall'Adunanza Plenaria sulla valutazione delle «offerte di identico ammontare».
Bene, infine, le indicazioni dell'Anac sul «confronto competitivo» per non lasciare a un semplice sorteggio il compito di "scremare" le imprese da invitare alle procedure. I giudici, che chiedono solo una formulazione più chiara delle linee guida sul punto specifico, condividono l'obiettivo dell'Autorità di affiancare al sorteggio un meccanismo di «valutazione della professionalità degli operatori economici sulla base di criteri predefiniti dalla stazione appaltante».

Il parere del Consiglio di Stato sull'aggiornameno delle Linee guida Anac per gli appalti sottosoglia

La bozza delle Linee guida Anac per gli appalti sottosoglia su cui si è espresso il Consiglio di Stato

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