Appalti

Punti a curriculum e certificazioni? Alt di Palazzo Spada: requisiti soggettivi valutabili solo nelle gare di servizi

di Mauro Salerno

Stop ai bandi di lavori pubblici che inseriscono requisiti soggettivi delle imprese, come il curriculum dei propri tecnici o le certificazioni di qualità, tra i criteri di valutazione delle offerte. L'alt arriva, in modo indiretto, da una sentenza del Consiglio di Stato (n. 279 del 17 gennaio) che ribadisce il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di selezione delle offerte. Un principio sancito dalle regole europee che divide in due fasi nettamente distinte il momento di ammissione alla gara dei costruttori (in cui bisogna valutare se il curriculum, la capacità e l'organizzazione delle imprese sono adeguati all'esecuzione del contratto) e il momento di scelta della migliore offerta, in cui debbono essere prese in considerazione soltanto le proposte migliorative (sul fronte del prezzo e dell'esecuzione di quello specifico contratto) del progetto messo a base di gara dalla stazione appaltante.

Al di là degli aspetti prettamente giuridici, la pronuncia dei giudici di palazzo Spada rischia di avere un forte impatto sul mercato dei lavori pubblici. Soprattutto nei confronti di quelle stazioni appaltanti che - in ossequio alle regole del nuovo codice appalti che stabiliscono l'obbligo di valutare con l'offerta più vantaggiosa anche le gare su progetto esecutivo -hanno cominciato a inserire tra i parametri di selezione delle proposte avanzate dalle imprese anche elementi puramente soggettivi, come l'esperienza dei tecnici incaricati di seguire la commessa o le certificazioni di qualità (ambientale o di sicurezza solo per citarne alcune) ottenute dall'impresa. Un modo, certo, per ovviare alla difficoltà di trovare parametri oggettivi di valutazione delle offerte oltre al prezzo, ma che rischia di superare i confini tracciati dalle norme europee.

Nello specifico, la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato riguarda la concessione per la gestione di un parco e un impianto sportivo, ma il principio-chiave si applica di riflesso a tutti i bandi per lavori pubblici. Nella sentenza, infatti, i giudici danno atto che «il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara può essere interpretato "cum grano salis"» andando a valutare anche requisiti soggettivi se utili all'esecuzione del contratto. «Tuttavia - chiarisce la sentenza -la possibilità di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo riguarda solo gli appalti di servizi». E solo al ricorrere di certe condizioni, tra cui quella che «il punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell'appalto, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo».

In ogni caso, si ricava dalla sentenza, i lavori restano esclusi da questa possibilità. Con la conseguenza che tutti i bandi per opere pubbliche che fanno leva su criteri di valutazione soggettivi basati sull'esperienza pregressa dei tecnici o sulle certificazioni delle imprese rischiano la contestazione davanti a un Tar.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©