Urbanistica

Concessioni demaniali marittime, subentro autorizzato sempre dall'Autorità portuale

A cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Concessione demaniale marittima - Subingresso - Vendita od esecuzione forzata - Ex art. 46, comma 2, Cod. nav. - Silenzio assenso – Non sussiste – Provvedimento autorizzativo espresso - Necessità.


Al di là del nomen iuris utilizzato (“autorizzazione”) dall'art. 46 cod nav., la disciplina del subingresso nella concessione demaniale marittima rappresenta un istituto sui generis, diverso sia dal rilascio della concessione (artt. 36 e ss. Cod. nav.), ma anche dalla mera autorizzazione. Si tratta in effetti della sostituzione di un soggetto nell'ambito di un rapporto concessorio già esistente (del quale permangono le condizioni e scadenze), e dunque di una novazione soggettiva, che necessariamente partecipa della natura della concessione demaniale, configurando una sorta di fenomeno derivativo, rispetto al quale non opera il silenzio assenso, occorrendo invece un provvedimento espresso.


Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 4 gennaio 2017, n. 52

Concessione demaniale marittima – Subingresso - Ex 45 bis cod. nav. - Contratto di subconcessione di diritto privato - Sostituzione dell'originaria concessionaria - Inconfigurabilità - Specifico provvedimento autorizzativo – Necessità.


Il concessionario non può trasferire ad altro soggetto, mediante contratto, la titolarità del rapporto concessorio con l'ente pubblico in assenza di uno specifico provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 45-bis cod. nav. che abbia ad oggetto proprio la sostituzione (in tutto o in parte) dell'originario concessionario con il subentrante nell'oggetto della concessione. Pertanto ogni contratto di subconcessione stipulato tra concessionario e altro soggetto, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, rimane un atto tra privati che rende l'altro soggetto titolare di posizioni obbligatorie di diritto privato “derivate” dalla concessionaria.


Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 29 novembre 2017, n. 5582


Concessione demaniale marittima - Subingresso - Ex 46 bis cod. nav. - Contratto di subconcessione di diritto privato - Sostituzione dell'originaria concessionaria - Inconfigurabilità - Specifico provvedimento autorizzativo - Necessità


L'acquirente che, a seguito di una procedura di esecuzione forzata «di opere o impianti» realizzati dal precedente «concessionario su beni demaniali», ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del codice della navigazione., abbia ritualmente “innestato” la domanda di subingresso, tale fatto fa sorgere in capo alla Capitaneria di porto l'obbligo di pronunciarsi nonché il correlativo interesse legittimo dell'acquirente ad ottenere la nuova concessione, sulla base del criterio del «più rilevante interesse pubblico» enunciato dall'art. 37 del medesimo codice. Non si tratta dunque di un subingresso automatico nella precedente concessione in quanto ai sensi degli artt. 46 cod. nav. e 30 del regolamento di esecuzione il subingresso in questione è necessariamente condizionato da una espressa e positiva determinazione dell'autorità demaniale di accoglimento dell'istanza, prima del quale il soggetto istante può solo vantare un interesse legittimo al corretto esercizio di questo potere discrezionale, e non già una concessione in suo favore costituita in via automatica.


Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 5 ottobre 2017, n. 4651


Concessione demaniale marittima - Procedimento di evidenza pubblica - Subingresso - Domanda iniziale proposta da Società - Successiva trasformazione in impresa individuale - Subentro dell'impresa nella procedura - Ammissibilità - Condizioni - Rimozione della cancellazione dal registro delle imprese.


In caso di rinnovo della gara pubblica per la concessione demaniale marittima, la domanda iniziale di partecipazione proposta da una società deve essere riesaminata dall'Autorità Portuale anche se la concorrente si sia poi trasformata in impresa individuale alla condizione che sia intervenuta, anche d'ufficio, la rimozione della cancellazione dal registro delle imprese della società in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato , medio tempore, di operare e di esistere. Tale “cancellazione” operando retroattivamente, rimuove ex tunc gli effetti dell'iscrizione cancellata, rendendo così legittima la pretesa dell'impresa individuale all'esame della domanda di concessione originaria presentata dalla società, subentrandone nei fatti nella posizione nella procedura.

Consiglio di Stato, sez. 6, sentenza del 7 agosto 2017, n. 3928


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