Appalti

Appalti, Cantone torna sui motivi di esclusione: le indicazioni post-correttivo

di Giuseppe Latour

Quali organi direttivi delle imprese vanno sottoposti a controllo. Cosa cambia con le diverse strutture societarie presenti sul mercato. Come vanno attestati i requisiti indicati dalla legge. E quali obblighi sussistono in capo alla stazione appaltante nel verificare le autodichiarazioni. L'Anac, con il comunicato del presidente Raffaele Cantone datato 8 novembre 2017, torna sul tema dei motivi di esclusione delle imprese dalle procedure di gara. Una questione rivista in diversi passaggi dal correttivo che, quindi, ha reso necessario un nuovo intervento dell'Authority per facilitare la vita degli operatori.
L'intervento dell'Anac arriva a valle del correttivo appalti, che ha portato diverse modifiche all'articolo 80 del Codice, relativo alle cause di esclusione dalle procedure di gara. Rendendo necessario aggiornare il comunicato del presidente del 26 ottobre 2016. «Attesa la rilevanza delle questioni, l'Autorità ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative di massima, volte a consentire il normale svolgimento delle operazioni di gara nelle more dell'adozione di un atto a carattere generale».

Esclusione e condanne penali
Il primo chiarimento riguarda il motivo di esclusione relativo all'assenza di condanne penali. L'articolo 80, su questo punto, stabilisce che l'esclusione «deve essere disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti», tra gli altri, «dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo». L'inciso «dei membri degli organi con poteri» è stato aggiunto dal correttivo e permette di individuare in maniera più chiara gli organi i cui membri sono interessati dalla previsione. Si tratta, secondo l'Anac, del consiglio di amministrazione e degli altri organi con poteri di direzione e vigilanza.
«Le indicazioni fornite dalla norma – prosegue l'Autorità - devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile». Quindi, nel sistema tradizionale, ci sono il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. Nel sistema dualistico, il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. E nel sistema monistico, il consiglio di amministrazione e il comitato per il controllo sulla gestione.
Più nello specifico, le verifiche su un'eventuale condanna andranno effettuate nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico; nei confronti dei membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e dei membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico. Infine, nei confronti dei membri del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Il possesso dei requisiti
L'Anac parla, poi, dell'attestazione del possesso dei requisiti. Questo deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, indicando i dati identificativi dei diversi soggetti richiesti dalla legge. «Appare opportuna l'adozione – dice l'Autorità -, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere», dal momento che questi si espongono a responsabilità penale. «A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione».

La verifica
Infine, c'è il tema della verifica delle dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione. Ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo classificato, da effettuare prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza delle altre autodichiarazioni anche a campione e «in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse».

Il comunicato del Presidente dell'Anac sulle cause di esclusione delle imprese

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©