Appalti

Gare, il principio di tassatività delle cause di esclusione a tutela della concorrenza

A cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Gara - Principio di tassatività delle cause di esclusione - Natura - Obbligo di legalizzazione della sottoscrizione del fideiussore - Obbligo formale ingiustificato - Esclusione - Illegittimità.


Il principio di tassatività delle cause di esclusione deve essere inteso come correttivo per esclusioni derivanti da violazioni puramente formali e che pertanto sono in contrasto con le esigenze di ordine imperativo di massima concorrenzialità delle procedure di gara. E tra gli oneri formali ingiustificatamente aggravatori a carico dei concorrenti può essere incluso anche quello della legalizzazione della sottoscrizione apposta dal fideiussore che rilascia la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 30 ottobre 2017, n. 4976

Gara - Principio di tassatività delle cause di esclusione - Lex specialis - Clausole espulsive non conformi al codice dei contratti - Inammissibilità - Previsione nella lex specialis dell'obbligo di rispetto degli standard di qualità - Obbligo previsto dal codice - Inosservanza - Esclusione - Illegittimità


In base al principio della tassatività della clausole di esclusione non sono consentite, nei bandi di gara, “clausole espulsive” che non siano conformi alle regole previste dal codice, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti. Per contro, la violazione di un adempimento doveroso in base al codice dei contratti pubblici rende l'esclusione dalla gara legittima. Ebbene, il rispetto degli standard di qualità previsti per una specifica procedura di affidamento da parte di una stazione appaltante costituisce un adempimento alle prescrizioni previste dal codice ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, e precisamente previsto dall' art. 43, la cui mancanza legittima l'esclusione dalla gara.


Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 30 ottobre 2017, n. 4975

Gara - Principio di tassatività delle clausole di esclusione - Ex art. 46 co. 1-bis D.L.vo 163/06 -Natura - Violazioni di obblighi imposti da norme imperative e cogenti - Affidamento di servizi infermieristici - Mancato possesso del titolo di studio ex art. 6, co, L. 43/2006 - Norma cogente solo per aziende pubbliche - Esclusione - Illegittimità.

Nell'ambito di una gara di affidamento di servizi infermieristici, il mancato possesso del titolo di studio previsto dall' art. 6, co. 4, L. 43/2006, non può essere considerato causa di esclusione per mancanza di un requisito soggettivo/specifica tecnica minima richiesta dal bando. Diversamente si violerebbe il principio della tassatività delle cause di esclusione, stabilito dall'art. 46, co. 1-bis D.L.vo 163/06 che è chiaramente ispirato al principio del favor partecipationis. La norma, infatti, stabilisce che è causa di esclusione la violazione delle prescrizioni imposta dal Codice, dal Regolamento o da altre leggi statali, ma necessariamente soltanto quelle imperative e cogenti. E a parere del Collegio, il disposto dell'art. 6, L. 43/06 citato, ha natura cogente solo per le aziende pubbliche che applicano il CCNL Comparto Sanità pubblica, ciò che non riguarda i concorrenti in gara in quanto organizzazioni/strutture sanitarie e socio-sanitarie private.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza il 24/10/2017 n. 4903

Gara - Principio di tassatività delle clausole di esclusione - Ex art. all'art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163 del 2006 - Interpretazione analogica in danno - Inammissibilità - Lex specialis - Cessione di azienda - Mancata di previsione espressa dell'obbligo di dichiarazione dei requisiti di moralità della cedente - Automaticità dell'esclusione - Non sussiste.

Alla luce del dominante principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163 del 2006, che preclude interpretazioni analogiche in danno, la mancata previsione nel bando di gara preclude l'automatismo dell'esclusione. Così in caso di cessione di azienda, in relazione all'obbligo di dichiarazione dei requisiti di moralità, il bando non richieda in termini espressi e specifici anche in relazione alla cessione del ramo d'azienda, l'eventuale omessa presentazione, non può essere considerata causa di esclusione automatica del concorrente.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 16 ottobre 2017, n. 4788

Gara - Principio di tassatività delle clausole di esclusione - Interpretazione estensiva -Inammissibilità - Consorzio di imprese - Obbligo di dichiarazione dei requisiti morali - Solo per le consorziate esecutrici - Esclusione della consorziata non esecutrice - Illegittimità.

Alla stregua del principio di tassatività delle cause di esclusione inferibile dall'art. 46, comma 1-bis, del d.lgs n. 163 del 2006, non è consentita alcuna interpretazione estensiva della disciplina legislativa che possa legittimare l'esclusione di una consorziata dalla procedura di gara, in quanto raggiunta da interdittiva antimafia poi revocata, posto che l'obbligo di dichiarazione sui requisiti morali è obbligatorio solo per le consorziate esecutrici.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 17 luglio 2017, n. 3505


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