Appalti

Accordi quadro/3. La sfida continua: fase transitoria, manutenzione, nuove opere

di Laura Savelli

La parola dell'Anac pone fine alla querelle nata nei mesi scorsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Anas sulla vicenda dell'accordo quadro sardo. Questo, il responso dell'Autorità: sì al suo utilizzo per l'affidamento dei lavori di manutenzione, purché si rispettino gli obblighi di progettazione previsti dal Codice.

IL CASO
Nel mirino, era finita la vicenda di un accordo quadro quadriennale - bandito il 17 maggio scorso - per tre lotti di interventi di messa in sicurezza e adeguamento sulla SS131 "Carlo Felice", ciascuno dei quali da aggiudicare a un'unica impresa. Ma, ancor prima che scadesse il termine di presentazione delle offerte, era arrivata sulla scrivania dell'Anas una richiesta di chiarimenti da parte del Ministero, riferiti soprattutto ad alcuni aspetti di carattere progettuale che sembravano mettere in discussione la legittimità dell'affidamento degli interventi di manutenzione mediante la formula dell'accordo quadro: in primis, per l'assenza di un progetto coerente con la procedura.
Dal canto suo, l'Anas replicava sostenendo che, nella documentazione di gara, erano state messe in ogni caso a disposizione dei concorrenti tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle offerte. Da qui, la decisione del Ministero di chiedere l'intervento dell'Anac sulla questione.

IL PARERE DELL'ANAC
Ad essere posta in discussione non è - contrariamente a quanto rilevato dal Ministero - la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione con l'accordo quadro. Secondo l'Anac, infatti, l'articolo 59 del nuovo Codice non pone alcun limite all'utilizzo di tale strumento.
A finire sul banco degli imputati, è invece il mancato rispetto dei livelli progettuali richiesti per affidare i lavori di manutenzione.
Nel momento in cui è avvenuta la pubblicazione del bando il 17 maggio 2017, l'articolo 59, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 - nella formulazione all'epoca vigente - esigeva la messa a base d'asta di un progetto esecutivo, essendo vietato il ricorso all'appalto integrato. E quindi, l'Anas non ha potuto "beneficiare" della mitigazione di questo divieto, che è avvenuta con l'entrata in vigore del decreto correttivo n. 56/2017 il 20 maggio, cioè appena tre giorni dopo la pubblicazione del bando.

Con la riforma del Codice, è stato infatti modificato in più punti il regime transitorio del Codice, proprio sul versante degli affidamenti dei lavori di manutenzione. Innanzi tutto, nel comma 4 dell'articolo 216, è stata riconosciuta la possibilità di affidare i lavori di manutenzione ordinaria sulla base del progetto definitivo, che sia costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, ed infine dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Ma, a seguire, nell'ambito dello stesso comma 4, è stato specificato in via ulteriore che l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, «qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali dell'opera».
Ma, tutto ciò sarà consentito fino a quando non sarà adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - voluto dal decreto correttivo con l'introduzione del comma 3-bis dell'articolo 23 - con il quale sarà fissato un livello di progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione ordinaria fino ad un importo massimo di 2 milioni e mezzo di euro.

Ricapitolando, ciò significa che, dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo e fino all'adozione del decreto ministeriale, la manutenzione ordinaria può essere affidata ponendo a base d'asta il progetto definitivo; mentre, gli interventi che incidono sulle parti strutturali dell'opera - e che sono classificabili come lavori di manutenzione straordinaria - richiedono necessariamente un progetto esecutivo.

Sotto tale ultimo profilo, in realtà, la norma non appare precisa, dal momento che assoggetta in maniera generica alla regola del progetto definitivo i "lavori di manutenzione", eccezion fatta per quelli relativi ad interventi su parti strutturali dell'opera. Secondo l'interpretazione fornita nel parere dell'Anac, sembrerebbe che l'esclusione di tale tipologia di lavorazioni coincida in modo indistinto con tutti gli interventi appartenenti al settore della manutenzione straordinaria. Ma, la lettera oo-quinquies) del comma 1 dell'articolo 3 del Codice sembra avere invece un perimetro più ampio, che non include solo interventi su parti strutturali dell'opera. D'altronde, se l'intento del legislatore del correttivo fosse stato quello di assoggettare alla regola del progetto esecutivo l'intera categoria della manutenzione straordinaria, sarebbe stato sufficiente indicare, nel comma 4 dell'articolo 216, che erano escluse dalla possibilità di usufruire di un progetto definitivo tutte le lavorazioni ricadenti nella definizione offerta dal Codice.

Al di là di questo aspetto, resta però il fatto che, secondo il giudizio dell'Autorità, la maggior parte delle opere affidate dall'Anas come lavori di manutenzione straordinaria non potessero rientrare neanche nell'ambito di tale definizione, rappresentando opere nuove. E quindi, l'eliminazione di intersezioni a raso, la loro sostituzione con nuovi svincoli a livelli sfalzati, l'adeguamento di svincoli esistenti con modifica dello sviluppo delle corsie di accelerazione e decelerazione ed infine la realizzazione di nuove piazzole, non trovando riscontro nell'elencazione della lettera oo-quinquies) del comma 1 dell'articolo 3, avrebbero richiesto - a maggior ragione - un progetto esecutivo da porre a base di gara.

E chissà, forse anche un parere tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, capace di fornirci l'ausilio necessario a comprendere cosa è contenuto nella definizione di manutenzione straordinaria, o quando un intervento può invece essere qualificato come nuova opera.

A questo punto, bisognerà attendere la reazione del Ministero per sapere cosa ne sarà delle sorti dell'accordo quadro contestato, essendo ovviamente il parere dell'Autorità indirizzato al solo Mit, e quali saranno, eventualmente, le ripercussioni di questa vicenda sugli ulteriori affidamenti in fase di aggiudicazione. E quindi, la querelle è, in realtà, ancora aperta.

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