Appalti

Immobili abusivi, altri 40 milioni ai Comuni per gli abbattimenti

di Giuseppe Latour

Un fondo rotativo da 40 milioni di euro per finanziare gli interventi, da combinare al plafond di Cassa depositi e prestiti, già attivo. Una banca dati nazionale delle opere abusive, per garantire una mappatura trasparente del territorio. Qualche chiarimento per i Comuni. E, soprattutto, l'indicazione dei criteri che le Procure dovranno utilizzare per individuare le demolizioni prioritarie, mettendo di fatto in coda l'abusivismo di necessità. Sono queste le novità principali del Ddl Falanga sulle procedure di demolizione degli immobili abusivi, appena approdato in Aula alla Camera dopo un iter partito nell'estate del 2013: a Montecitorio potrebbe incassare finalmente il via libera definitivo.

Attualmente, le norme che regolano la materia, inserite principalmente nel testo unico edilizia (Dpr n. 308/2001), contengono un doppio binario per reprimere gli abusi edilizi e procedere alle demolizioni. Da un lato c'è la competenza delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture), dall'altro c'è l'autorità giudiziaria. Le prime possono agire nell'ambito delle loro attività di vigilanza sulle attività urbanistiche ed edilizie e possono ordinare la demolizione o l'acquisizione di un bene abusivo al patrimonio pubblico. La seconda agisce in presenza di una condanna definitiva del giudice penale per reati di abusivismo.

Il testo porta quattro novità essenziali. La prima riguarda l'attività del pubblico ministero e la possibilità di ordinare la demolizione di un'opera abusiva o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Restano le regole generali già esistenti, ma viene fissato un ordine di priorità per l'esecuzione degli interventi. Si tratta di una prassi che, per la verità, alcune procure già adottano. Andrà, quindi, data priorità «agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico».
In seconda battuta «agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità». Al terzo gradino ci sono «gli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa o di soggetti colpiti da misure prevenzione». Per tutti i manufatti abusivi, poi, «la priorità deve essere attribuita - di regola - agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati».

Su questo punto va aperta una parentesi. Questa norma, infatti, è quella che ha scatenato più polemiche. Secondo molti, fissando a monte i criteri per definire la priorità di intervento, si rischia di scatenare un contenzioso infinito: chi subisce una demolizione potrebbe contestare di essere stato collocato in una certa posizione nell'ordine di priorità. Ma non solo. Tutelare per legge gli immobili «stabilmente abitati» potrebbe indurre chi realizza queste opere ad occuparle per evitare la demolizione.
Con la seconda novità arriva qualche precisazione sull'attività del Comune. La legge conferma che ogni anno, entro dicembre, il responsabile dell'ufficio deve trasmettere al prefetto l'elenco delle opere non sanabili. Devono essere opere per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino e deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il Comune è tenuto a concludere la demolizione. La norma estende anche la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi di imprese private o di strutture operative del ministero della Difesa per eseguire la demolizione.

Il terzo punto è l'altro elemento molto rilevante della norma. L'articolo 3, infatti, istituisce presso il ministero delle Infrastrutture un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro fino al 2020, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai Comuni per pagare le opere di demolizione. Un decreto del Mit indicherà le modalità operative per la gestione dello strumento. L'erogazione dei finanziamenti, comunque, sarà subordinata alla presentazione di richieste adeguatamente corredate della documentazione contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire. Le somme dovranno essere restituite dall'amministrazione richiedente sulla base di un piano di ammortamento decennale.

Sul fondo vanno fatte alcune precisazioni. Anzitutto, lo strumento affianca un plafond già attivo presso Cassa depositi e prestiti a beneficio dei Comuni: gli enti locali hanno la possibilità di chiedere anticipazioni. Non è, però, chiaro come andranno a integrarsi i due strumenti. L'entità del fondo, poi, è stata oggetto di polemiche: i dieci milioni di euro all'anno previsti dalla legge non sarebbero, infatti, sufficienti a sostenere un numero sufficiente di interventi. Anche se va ricordato che il Governo ha già assicurato che il fondo sarà rifinanziato nelle prossime settimane. L'ultima novità del testo è contenuta all'articolo 4: si tratta di una banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, che sarà istituita presso il Mit «al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti». Sarà l'Agenzia per l'Italia digitale a disciplinare le modalità di accesso e gestione della banca dati.

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