Appalti

Attuazione Codice/2. Palazzo Spada chiede più dettagli all'Anac sulle linee guida sulla nomina del Rup

di Laura Savelli

Quasi giunta al traguardo anche la nuova edizione delle linee-guida Anac n. 3/2016 sul Rup. Ad aggiungere un altro tassello all'iter di approvazione, dopo la chiusura della consultazione svoltasi durante lo scorso mese di giugno, è il parere n. 2040 del 25 settembre rilasciato dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato. Come nei casi paralleli delle linee-guida dell'Autorità sul grave illecito professionale e sugli affidamenti sottosoglia, anche rispetto alla disciplina di dettaglio del responsabile del procedimento la revisione del documento si è resa necessaria a causa delle diverse modifiche introdotte nel Codice dal decreto correttivo n. 56/2017.

Le modifiche apportate dal decreto correttivo
In prima battuta, infatti, il Consiglio di Stato prende atto della circostanza che gran parte delle rivisitazioni del testo delle linee-guida sono in realtà dettate da un adeguamento al nuovo dettato normativo.
Infatti, questa è l'origine, ad esempio, della precisazione effettuata dall'Anac con riferimento al momento di nomina del Rup, che deve avvenire - così come vuole oggi l'articolo 31, comma 1, del Codice - nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione; oppure con riferimento alla possibile sostituzione del Rup a seguito della programmazione, senza che ciò comporti tuttavia una modifica dell'atto preliminare delle procedure di affidamento, come previsto dal comma 5 dell'articolo 31.

I presupposti e le modalità di nomina del Rup
Partendo dal fatto che, successivamente alla modifica del comma 5 dell'articolo 31, le linee-guida possiedono oramai carattere vincolante anche in merito alla definizione dei presupposti e sulle modalità di nomina del Rup, la Sezione consultiva ha ritenuto opportuno suggerire all'Anac la necessità di integrare alcune previsioni normative.
E ciò, ad esempio, con riguardo alla nozione di "necessario livello di inquadramento giuridico" del Rup, utilizzata nell'ambito del comma 1 dell'articolo 31. Spiega infatti il Consiglio di Stato che l'Autorità potrebbe intervenire, attraverso le linee-guida, a precisare se tale presupposto sussiste comunque nel caso in cui il dipendente occupi una posizione elevata, ma non riferita alla professionalità tecnica posseduta, o possa vantare una rilevante professionalità tecnica, pur se inquadrato in una posizione non elevatissima.
Allo stesso modo, potrebbe essere utile - secondo Palazzo Spada - fornire un chiarimento sulla relazione che esiste tra lo stesso comma 1 dell'articolo 31, secondo cui, in caso di carenza in organico, il Rup viene scelto tra gli altri dipendenti in servizio, e il comma 6, in base al quale invece, le funzioni di responsabile del procedimento per i servizi di ingegneria ed architettura sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
Ancora, rispetto alle indicazioni fornite nel nuovo testo delle linee-guida, l'Autorità dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che, in caso di appalti e di concessioni di lavori di importo inferiore a 150 mila euro, l'incarico di Rup sia attribuito ad un dirigente laureato in materie giuridiche. Da questo punto di vista infatti - evidenzia il Consiglio di Stato - tale requisito può risultare sproporzionato soprattutto negli enti di minori dimensioni. Così come appare invece riduttiva l'indicazione dell'Anac rispetto al fatto che l'esperienza specifica richiesta al Rup sia stata circoscritta ai soli affidamenti di appalti e di concessioni.

Il parere del Consiglio di Stato sulle Linee guida Anac sul Rup

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