Appalti

Antimafia, l'interdittiva può restare anche se viene revocata la custodia cautelare

di Giuseppe Latour

L'informativa antimafia della prefettura è completamente sganciata dal lavoro del tribunale. Di conseguenza, l'eventuale ritiro di una misura cautelare. disposta dal giudice, non comporta in automatico la revoca dell'interdittiva. E, quindi, la riammissione alla gara di appalto.

È l'importante principio appena sancito dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4371 del 18 settembre scorso : non esiste alcuna corrispondenza tra i due soggetti. Il motivo è logico: non è detto che i fatti che supportano l'informativa siano sufficienti a motivare un'ordinanza di custodia cautelare. Tribunale e prefettura, cioè, viaggiano su due livelli separati.

Il caso gira attorno a un'informativa antimafia della prefettura di Caserta che aveva portato all'esclusione di un'impresa da una procedura di gara. Quest'ultima, con ricorso al Tar Campania, contestava sia l'informativa che l'esclusione dalla gara. Obiezioni accolte dal tribunale amministrativo con una motivazione principale: la prefettura non aveva tenuto conto del fatto che l'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'amministratore dell'impresa, considerata essenziale per l'informativa, era stata annullata dal tribunale del riesame di Napoli "per carenza di fumus boni iuris" (fondatezza giuridica dell'accusa). E che, quindi, i presupposti dell'informativa erano venuti meno.
Un'impostazione che aveva portato all'appello (da parte della Prefettura). Secondo il quale, oltre all'ordinanza di custodia, «vi sarebbero altri elementi, concomitanti e parimenti rilevanti, richiamati dal provvedimento prefettizio, quali i contenuti di alcune intercettazioni telefoniche, l'assunzione di due dipendenti imparentati con esponenti di spicco di clan camorristici, l'affidamento di un gran numero di appalti con procedura di somma urgenza».

Questa ricostruzione del ricorrente viene sostanzialmente abbracciata dal Consiglio di Stato nella sua decisione. «Il Tar – si legge nella sentenza appena pubblicata - ha basato la sua decisione esclusivamente sulla constatazione dell'avvenuto annullamento, ad opera del tribunale del riesame, dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere». Questa ordinanza, secondo il Tar, sarebbe «il nucleo centrale dell'informativa prefettizia».

Le cose, però, stanno diversamente. «Non emerge - si legge nella sentenza di Palazzo Spada - dall'esame del provvedimento impugnato una corrispondenza biunivoca tra gli atti di indagine penale valutati ai fini cautelari e gli elementi indiziari apprezzati dal prefetto a fini interdittivi né è corretto ipotizzare, come fa il primo giudice, un rapporto di ancillarità tra i primi e i secondi che comporti l'invalidità derivata dell'informativa antimafia quale effetto automatico dell'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare disposta in sede di riesame».
L'interdizione dalla partecipazione alle gare d'appalto è basata su numerosi altri elementi che prescindono dalla custodia in carcere dell'amministratore. «Elementi che, nella logica anticipatoria e preventiva propria dell'informativa antimafia, non paiono affatto trascurabili e, di per sé soli, rendono non manifestamente irragionevole la prognosi di infiltrabilità compiuta dalla prefettura, anche a prescindere dalle sorti dell'ordinanza cautelare».

La sentenza n. 4371 del Consiglio di Stato

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