Appalti

Leasing/1. La locazione finanziaria diventa un contratto «tipico»

di Angelo Busani

Praticato fin dagli anni '70 ma rimasto sinora praticamente privo di regolamentazione legislativa, il contratto di locazione finanziaria (o leasing finanziario) trova finalmente, con l'emanazione della legge sulla concorrenza (n. 124/2017), una propria definizione e la disciplina di alcuni suoi salienti aspetti. Anzitutto, la legge sulla concorrenza fornisce la definizione della locazione finanziaria. Da questo deriva che il leasing finanziario diventa un contratto "tipico" (purtroppo non inserito nel Codice civile, con ennesimo sfregio alla sistematicità della nostra legislazione) dopo esser stato, per oltre 50 anni, l'esempio "di scuola", stante la sua frequenza, cui si ricorreva nelle aule universitarie per spiegare agli studenti la categoria dei contratti "atipici": vale a dire, quelli che non trovano espressa definizione o disciplina nella legislazione vigente e la cui regolamentazione deve essere faticosamente ricostruita mediante l'utilizzo (spesso controverso, come dimostra la pluridecennale giurisprudenza proprio in tema di leasing) di norme che la legge dedica (come sancisce l'articolo 12, comma 2, preleggi) a «casi simili o materie analoghe». Per il leasing si ricorreva, caso per caso, alle norme sulla locazione per disciplinare quegli aspetti del leasing inerenti il godimento del bene da parte dell'utilizzatore e a quelle della compravendita per disciplinare quegli aspetti inerenti l'esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore.L'essere definito dalla legge conferisce, dunque, al leasing finanziario il pregio di essere distinguibile da altre figure simili (come la vendita con riserva della proprietà, la locazione, il noleggio, il rent to buy e il leasing operativo, vale a dire il leasing praticato dallo stesso produttore del bene, come strumento di commercializzazione) e di poter avere la certezza di quali sono le regole ad esso applicabili in quanto appunto specificamente dettate per il contratto di locazione finanziaria.

Insomma, la nuova disciplina conferisce maggior certezza ai rapporti nascenti dal contratto di leasing finanziario e rappresenta una causa sicuramente deflattiva del relativo e sinora ingente contenzioso.Per il vero, l'ordinamento già conosce una definizione di "leasing abitativo", contratto definito e regolamentato dalla legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 76, legge 28 dicembre 2015 n. 208): si tratta, peraltro, di un leasing settoriale, limitato appunto all'acquisto dell'abitazione "principale" da parte di una persona fisica e che finora, tra l'altro, non risulta aver ancora avuto un significativo utilizzo.Il leasing della legge sulla concorrenza è, dunque, definito come quel contratto con il quale specifici soggetti operanti in campo finanziario, e solo essi (vale a dire, le banche o gli altri intermediari finanziari iscritti nell'albo disciplinato all'articolo 106 del testo unico bancario, il Dlgs 385/1993), si obbligano ad acquistare o a far costruire un bene (immobile, mobile e anche un bene immateriale) su scelta e secondo le indicazioni del loro cliente (il cosiddetto "utilizzatore"), che ottiene poi la detenzione di tale bene per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, calcolato tenendo conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

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