Appalti

Appalti, quando scatta l' esclusione dalla gara per il mancato pagamento di imposte

di Pietro Verna

(nella foto: Ercole uccide Augia per il mancato pagamento del debito)

È legittima l'esclusione dalla gara d'appalto per violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di debiti per imposte e tasse (Tar Calabria, sentenza n.1173/2017).
Con l'enunciazione di questo principio il giudice amministrativo ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale il Ministero della giustizia aveva annullato ex articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici l'aggiudicazione di una gara d'appalto perché l'aggiudicatario aveva falsamente dichiarato di «non aver commesso gravi violazioni relative al pagamento di imposte definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione». Falsità "validata" dall'attestazione di non regolarità fiscale rilasciata dall' Agenzia delle entrate da cui era emerso che il ricorrente non aveva pagato una cartella esattoriale per importo circa 50.000, che tale cartella era stata notificata al ricorrente qualche giorno prima del deposito dell'offerta alla stazione appaltante e che, infine, quest'ultimo aveva chiesto ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 la dilazione del pagamento del debito quando il ruolo era ormai diventato esecutivo.

Cornice normativa e giurisprudenziale
L'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici prevede che un operatore economico sia escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso «violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti» ( vedi box qui sotto), specificando che tale disposizione non si applica quando l'operatore economico «ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti […], purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione delle domande».
Disposizione, questa, che ricalca l'articolo 48, lettera g), del decreto legislativo n.163/2006, e che recepisce l'orientamento del massimo organo di giustizia amministrativo, secondo il quale il requisito della regolarità fiscale sussiste nel solo caso in cui, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto, la domanda di dilazione del debito sia stata accolta ( ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 5 marzo 2013, n. 1332).

BOX: VIOLAZIONI GRAVI DEFINITIVAMENTE ACCERTRATE
L'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici definisce:
- "gravi violazioni" quelle che comportano l'omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;
-"violazioni definitivamente accertate" quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- "gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale" quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
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La sentenza del TAR

Contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente (" la cartella era stata notificata […] appena due giorni prima del deposito dell'offerta e non rivestiva, pertanto, il carattere di atto amministrativo non più soggetto ad impugnazione "), la sentenza in narrativa ha stabilito che il ricorrente avrebbe dovuto provare la non definitività della debenza del tributo iscritto a ruolo nella cartella esattoriale ed accertare presso l'Agenzia delle Entrate a quale tributo la somma indicata nella cartella esattoriale si riferiva e verificare se l'atto impositivo all'origine del debito era stato portato a sua conoscenza o meno. Con la conseguenza che, in assenza di tali prove e a fronte di un obbligo di pagamento di un debito non impugnabile l'amministrazione doveva necessariamente escludere il ricorrente dalla gara.
L'effetto preclusivo attribuito all'inadempimento fiscale risponde all'esigenza di evitare la stipulazione con soggetti gravati da debiti tributari che incidono in modo significativo sulla sull'affidabilità e sulla solidità finanziaria degli stessi.
Ciò senza considerare che quest'ultimo sarebbe stato comunque escluso nel caso in cui l'istanza di dilazione fosse stata pendente, poiché tale richiesta è soggetta all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione finanziaria circa la capacità economica del richiedente impossibilitato a pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo ( Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze 20 agosto 2013, n. 20 e 5 giugno 2013, n. 15).

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