Appalti

Termini «extra» per l'esproprio, anche dopo la scadenza della «pubblica utilità»

di Guglielmo Saporito

Il decreto di esproprio può essere emesso dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, se vi sono state proroghe del termine finale dell’occupazione di urgenza a norma dell’articolo nove del decreto legislativo 354 del 1999.

Questo è l’orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, espresso dalla sentenza 19081 del 1 agosto 2017, depositata ieri, utile per comprendere quale sia il rapporto tra la proroga dei termini di occupazione di urgenza e gli altri termini previsti dalle procedure ablative.

Nel caso specifico, alcuni proprietari di immobili lamentavano che un ente gestore del servizio acquedotti avesse espropriato illegittimamente i loro fondi: in particolare, il decreto di esproprio risultava emesso dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, anche se vi era stata una proroga dell’occupazione di urgenza.

Nelle usuali procedure (quelle previste dal Dpr 327 / 2001, e dalla legge 865/1971), per sottrarre i beni ai proprietari, occorre seguire una procedura che inizia con la dichiarazione di pubblica utilità, e si svolge successivamente con quattro scadenze, relative ai termini per l’inizio e il compimento delle espropriazioni ed ai i termini per l'inizio del compimento dei lavori.

Vi sono poi altri autonomi termini, in genere biennali, relativi alle occupazioni di urgenza, cioè alle procedure che consentono alla pubblica amministrazione di entrare in possesso di un immobile prima che la procedura di esproprio sia completata.

Per l’esecuzione di opere complesse, com è avvenuto all’indomani degli eventi sismici del 1980 (legge 219/1981), il legislatore è intervenuto prorogando i decreti di occupazione di urgenza, senza tuttavia intervenire su altre scadenze della procedura di esproprio, cioè senza modificare le dichiarazioni di pubblica utilità ed i relativi e già menzionati quattro termini.

Nella provincia di Avellino è quindi avvenuto che alcuni provvedimenti di esproprio sono stati emessi dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, alimentando nei proprietari espropriati la speranza di ottenere un risarcimento danni (oltretutto a valore pieno), ben maggiore rispetto all’indennizzo (all’epoca era stato pari a circa la metà del valore venale).

Le Sezioni Unite della Cassazione del 2017 escludono tale pretesa ad importi superiori rispetto al mero indennizzo, precisando che il D.lgs. 354/1999 ha prorogato in modo esplicito la durata dei decreti di occupazione di urgenza ed in modo implicito anche gli altri quattro termini del procedimento espropriativo.

La proroga delle occupazioni contenuta nell’articolo 9 del D.lgs. trascina quindi con sé tutti gli altri termini, purché si rimanga all’interno del termine per il compimento dei lavori.

Quest’ultimo termine è, quindi, l’unico limite temporale che riflette direttamente la pubblica utilità dell’opera, ed è l’unico che ha carattere perentorio, da rispettare in ogni caso. Restando all’interno del termine concesso per l'esecuzione dei lavori, le varie proroghe non alterano il rapporto tra il privato e l’amministrazione.

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