Appalti

Anac: no a varianti per affidare l'esecutivo all'autore del progetto definitivo, serve una nuova gara

di Mauro Salerno

Non si può affidare il progetto esecutivo al progettista che ha firmato preliminare e definitivo con una variante al contratto. senza passare da una nuova procedura di gara. Risponde così l'Anac alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale) che ha sottoposto all'Authority di Cantone l'idea di modificare il contratto stipulato con Politecnica architettura e ingegneria per affidare alla coop modenese anche il progetto esecutivo del restauro del sacrario militare di Cima Grappa, senza passare per una nuova «procedura di affidamento».

Secondo la struttura di Missione la modifica del contratto sarebbe legittimata in base alle «circostanze impreviste e imprevedibili» citate dalle norme del nuovo codice che disciplinano le varianti (articolo 106, comma 1, lettera c), n.1), «derivanti dalla sopravvenienza del nuovo codice dei contratti» e tenuto conto «che la modifica può intervenire in quanto l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale come prevede l'art. 106, comma 7, d.lgs. 50/2016».

Più nel dettaglio, il motivo che giustificherebbe la richiesta sarebbe legato al fatto che l'amministrazione aveva bandito la gara per affidare l'incarico di progettazione preliminare e definitiva nell'estate del 2015 con l'idea di assegnare i lavori in appalto integrato. Possibilità che l'entrata in vigore del nuovo codice avrebbe messo in fuorigioco, imponendo l'obbligo di appaltare i lavori solo su progetto esecutivo. In più, sottolinea ancora la Struttura di missione, il nuovo codice prevede anche che«la progettazione definitiva ed esecutiva siano preferibilmente assegnate allo stesso progettista al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento (art. 23, comma 12, d.lgs. 50/2016)».

Dopo aver ricostruito le norme del vecchio e nuovo codice applicabili alla fattispecie sollevata dalla richiesta di parere, l'Authority sottolinea innanzitutto che l'introduzione di nuove regole (come il codice dei contratti) non permette di invocare il «presupposto dell'imprevedibilità». Inoltre, si aggiunge nel parere «in tema di modifiche contrattuali ammesse in corso di esecuzione di un contratto di appalto, la giurisprudenza della Corte di giustizia si è espressa osservando come le stesse debbano comportare un nuovo affidamento laddove abbiano le caratteristiche di "modifiche sostanziali"».

Per l'Anac, la richiesta della Struttura di missione integra proprio un caso di modifica sostanziale al contratto «in quanto la progettazione esecutiva, pur essendo connessa alla progettazione preliminare e definitiva, risulta comunque consistere in prestazioni dotate di una loro individualità tale da giustificare un nuovo affidamento a valle di una procedura di gara ad evidenza pubblica».

Dunque, niente da fare, per affidare il progetto esecutivo serve una nuova gara.

Una via d'uscita al caso specifico però c'è. L'Anac ricorda infatti che se l'idea era affidare i lavori con appalto integrato, la soluzione è contenuta nel Correttivo appalti che ha concesso un periodo transitorio di un anno per mandare in gara fino al 20 maggio 2018 i progetti definitivi approvati dagli enti prima del 19 aprile 2016. «Ne consegue conclude allora Cantone - che, alla luce della norma di diritto transitorio richiamata e di cui all'art. 216, comma 4-bis, d.lgs. 50/2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà procedere - come era nelle intenzioni originarie - all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori al medesimo aggiudicatario dell'appalto senza che debba indire due procedure di gara separate e distinte».

Il parere dell'Anac

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