Appalti

Gare per servizi, il Tar Puglia boccia il ricorso al massimo ribasso

di Pietro Verna

È illegittimo l' appalto dei servizi legali indetto in base al criterio del prezzo più basso, in quanto il codice dei contratti pubblici (articolo 95, comma 4, lettera b) ammette tale criterio nel solo caso di prestazioni ripetitive o standardizzate, connotati questi che non possono ritenersi propri dell'attività legale che si caratterizza per la peculiarità e specificità di ciascuna questione, sia essa contenziosa o giurisdizionale (Tar Puglia- Lecce sentenza n.875/2017). Con l'enunciazione di questo principio di diritto il giudice amministrativo del Salento ha accolto il ricorso proposto contro il bando di gara per l'appalto della gestione del contenzioso e del supporto giuridico legale indetto dal Comune di Racale in base al criterio del prezzo più basso, stabilendo con ciò che l'appalto di servizi legali deve avvenire ai sensi dell' articolo 95, comma 2 del codice dei contratti pubblici ossia in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa «individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo».

La sentenza del Tar
Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune («l'articolo 95 del codice non può applicarsi al caso in esame posto che [il servizio legale] è uno dei servizi per i quali trovano applicazione solo gli articoli 140, 142, 143 e 144») e dai ricorrenti ( «la prestazione di rappresentanza non rientra nell'ambito dell'appalto»), la pronuncia del Tar muove dal presupposto che il nuovo codice dei contratti pubblici colloca i servizi legali concernenti la consulenza giuridica tra gli appalti di servizi elencati nell'allegato IX , mentre annovera tra gli appalti esclusi dall'applicazione dello stesso codice gli appalti di rappresentanza legale ( articolo 17, comma 1, lettera d). Appalti, questi ultimi, che restano comunque assoggettati ai principi stabiliti dall'articolo 4 («l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto […] servizi esclusi , in tutto in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di lavori economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica») e che, pertanto, non possono più essere affidati intuitu personae ( Corte dei Conti, deliberazione n. 75/2017/VSGO ).

Di qui l'obbligo della stazione appaltante di assicurare la massima partecipazione alla gara a tutti gli aventi diritto e di attenersi ai criteri di aggiudicazione che l'articolo 95 del codice dei contratti stabilisce per gli appalti dei settori speciali, relegando il criterio del prezzo più basso solo ai casi espressamente previsti dal comma 4 del medesimo articolo. Ciò senza considerare che il criterio qualità/prezzo ben si coniuga con l'articolo 2233, comma 1 del codice civile, il quale - nel disciplinare la misura del compenso del contratto d'opera intellettuale- stabilisce che «la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione».

Nella fattispecie, invece, il Comune non ha motivato la congruità del compenso posto a base della gara, né ha effettuato alcuna istruttoria per stabilire i parametri idonei per determinare il prezzo posto a base della gara e per permettere un'offerta consapevole. Il che - argomenta la pronuncia - preclude «qualsiasi serio apprezzamento della congruità dell'importo base d'asta che, almeno teoricamente, l'amministrazione avrebbe potuto confrontare ove avesse fornito dati statistici desunti dall'attività svolta negli anni precedenti».

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