Appalti

Giurisprudenza, per il criterio di valutazione delle offerte anomale va considerato il costo del lavoro «reale»

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Gara - Verifica delle offerte anomale - Criteri di valutazione - Costo del lavoro - Costo orario - Criteri di calcolo - Monte ore teorico comprensivo delle ore medie annue non lavorate - Esclusione - Costo reale comprensivo dei costi delle sostituzioni - Necessità.

La giurisprudenza afferma in modo costante (ex multis: Cons. Stato, III, 2 marzo 2015, n. 1020, 13 dicembre 2013, n. 5984) che per il costo orario del personale da dimostrare in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta non va assunto a criterio di calcolo il “monte-ore teorico”, comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, malattia, formazione, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l'anno, ma va considerato il “costo reale” (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni). Il costo tabellare medio, infatti, è indicativo di quello “effettivo”, che include i costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio (da ultimo: Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 974,). È dunque legittimo il giudizio di offerta anomale da parte della SA qualora la concorrente esponga un costo orario per ciascun profilo professionale computato sulla base di un divisore che non tenga conto delle fisiologiche assenze dal lavoro e dai costi aggiuntivi sopportati dal datore per sostituire il personale assente.

Consiglio di stato, sez. 5 sentenza del 12 giugno 2017, n. 2815

Gara - Verifica delle offerte anomale - Criteri di valutazione - Costo del lavoro - Utilizzo dei prezziari regionali - Legittimità.

La stazione appaltante può legittimamente procedere alla stima del costo della manodopera, in sede di verifica di anomalia dell'offerta, anche mediante l'utilizzazione esclusiva dei prezziari regionali anziché delle tabelle ministeriali in quanto si tratta sempre di valori medi al pari di quelli delle tabelle di cui all'art. 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163 del 2006.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 12 giugno 2017, n. 2811

Gara - Verifica delle offerte anomale - Criteri di valutazione - Costo del lavoro - Art. 86, comma 3 bis, Dlgs. n. 163 del 2006 - Ratio - Tutela dei lavoratori - Obbligo di indicazione di costi conformi alle tabelle ministeriali - Interpretazione rigorosa - Scostamento del 30 per cento - Illegittimità del giudizio di congruità della SA.

La ratio dell'art. 86, comma 3 bis, del codice dei contratti pubblici (Dlgs. n. 163 del 2006) ratione temporis applicabile, che impone ai concorrenti di indicare già nell'offerta l'incidenza del costo del lavoro, risponde a finalità di tutela dei lavoratori e, quindi, a valori di rilevanza sociale e costituzionale. Anzi, proprio perché la qualità del servizio offerto dipende anche dall'utilizzo di personale qualificato ed equamente retribuito, la norma deve essere interpretata nel senso che l'obbligo di indicare costi di lavoro conformi ai valori economici previsti dalla normativa in vigore debba valere ed essere apprezzato con particolare rigore. Assume pertanto rilievo per il giudizio di anomalia la circostanza se i costi indicati risultino congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, per la cui valutazione si utilizzano i valori riportati nelle tabelle ministeriali. E se il costo orario del lavoro risulti inferiore del 30% circa a quello fissato nelle tabelle l'eventuale giudizio di non anomalia effettuato dall'Amministrazione risulta inficiato dalle rilevanti divergenze rispetto ai livelli retributivi considerati nelle tabelle ministeriali.

Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 15 maggio 2017, n. 2252

Gara - Verifica delle offerte anomale - Criteri di valutazione - Costo del lavoro - Mancata inclusione di voci obbligatorie in base alla contrattazione integrativa regionale - Fattispecie relativa a servizio di affidamento del servizio di controllo di sicurezza di passeggeri e bagagli.

Il giudizio di congruità dell'offerta da parte della Stazione appaltante è manifestamente illogico ed erroneo qualora abbia ritenuto giustificata l'offerta nonostante l'offerente non abbia dato adeguato conto della mancata inclusione nel calcolo del costo orario medio del lavoro di alcune voci, di rilevante peso, da considerare obbligatoriamente in base alla contrattazione integrativa regionale, quali ad esempio, come nel caso di specie, i buoni pasto, i premi di produzione e l'indennità di presenza giornaliera, ossia specifiche voci ordinarie di costo del personale che non possono farsi refluire nelle spese generali.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 30 marzo 2017, n. 1465

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