Appalti

Linee guida/2. Slitta di altri sei mesi il termine per l’albo dei commissari di gara

di Mauro Salerno

Dal 3 giugno al 31 dicembre 2017. Slitta di sei mesi il termine fissato dall’Anac per la definizione dell’albo dei commissari di gara. Non si tratta di un termine perentorio e neppure del tutto dipendente dalla volontà dell’Autorità, visto che per mettere in piedi il sistema serve innanzitutto un decreto del ministero delle Infrastrutture che fissi le tariffe e il tetto ai compensi dei commissari. Solo a valle di questo provvedimento, infatti, potranno arrivare gli altri regolamenti affidati all’Anac per chiudere il cerchio e iniziare a pescare i commissari di gara dall’albo di esperti. Il fatto però che le scadenze si allunghino ancora rappresenta un episodio sintomatico dell’allungamento dei tempi di attuazione del codice, soprattutto in riferimento ad alcuni punti chiave della riforma varata l’anno scorso. Tra queste figurano sicuramente i commissari di gara esterni alle Pa e la qualificazione delle stazioni appaltanti, altro decreto sparito dai radar.

L’allungamento dei termini del periodo transitorio in cui continuerà a operare il nuovo sistema è una delle novità inserite nell’aggiornamento delle linee guida n. 3 messo in consultazione dall’Anticorruzione alla luce delle novità del correttivo appalti (Dlgs 56/2017) in vigore dal 20 maggio. Tra le novità, su cui sono chiamati a esprimersi gli operatori (compilando e inviando all’Anac un apposito modulo entro il 28 giugno) figurano anche l’obbligo per la stazione appaltante di comunicare all’Anac entro tre giorni «l’avvenuta pubblicazione della commissione di gara» e la possibilità di non prevedere alcuna copertura assicurativa per i commissari di gara interni alle Pa.

Si riparte (quasi) daccapo anche con le linee guida sull’esclusione dalle gare delle imprese colpevoli di «gravi illeciti professionali» commessi in precedenti appalti, anche se commissionati da stazioni appaltanti diverse da quella che ha bandito la gara . In questo caso le principali modifiche riguardano la definizione del periodo di incapacità a contrarre con la Pa stabilito in un massimo di cinque anni in presenza di una condanna definitiva. In questo caso se la condanna definitiva è di durata inferiore si applica la durata della pena principale. In caso di assenza di condanna definitiva il massimo è di tre anni «dalla data di accertamento definitivo» del fatto.

Inoltre, spiega l’Anac nella relazione sull’aggiornamento delle linee guida, «l'annotazione nel casellario informatico dell'Autorità non rappresenta più il presupposto della decorrenza del periodo interdittivo, ma lo strumento attraverso cui è accertata la sussistenza della causa ostativa». Infine è stato previsto anche un meccanismo mirato ad attribuire rilevanza a situazioni ostative che non siano ancora state inserite nel casellario informatico. «A questo scopo« è stato previsto, altresì, che la stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità».

L’aggiornamento delle linee guida n.3 sui commissari di gara

La relazione illustrativa alle nuove linee guida sui commissari di gara

Il modulo per le osservazioni sui commissari di gara

Anac, l'aggiornamento delle linee guida sui gravi illeciti professionali

La relazione illustrativa all’aggiornamento delle linee guida sui gravi illeciti professionali

Il modulo per le osservazioni alle linee guida sui gravi illeciti professionali

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