Appalti

Tar Perugia: i comunicati di Cantone? Un parere come un altro: nessun vincolo per le Pa

di Mauro Salerno

Un parere come un altro. I giudici del Tar Perugia che, nell'ordinanza n. 428/2017 si occupano tra l'altro dei comunicati emessi dal presidente dell'Anac, non la mettono proprio in questi termini ma, insomma, poco ci manca. Letteralmente, i comunicati di Raffaele Cantone «per quanto autorevoli possono senz'altro essere disattesi» dalle stazioni appaltanti a cui sono diretti, «trattandosi di meri opinamenti inerenti l'interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici». Dunque, dicono i giudici, se l'interpretazione data dal presidente dell'Anac "piace" ci si adegua, altrimenti ciascuna stazione appaltante può discostarsene, senza neppure «dover fornire alcuna motivazione».

La valutazione dei giudici amministrativi di Perugia, per quanto formalmente scontata rappresenta un altro "schiaffo" ai poteri di regolazione del mercato affidati a Cantone. Ovviamente, qui non si mette in forse il valore vincolante delle linee guida qualificate come tali in base al codice. Ma certo l'ordinanza depositata dal Tar lo scorso 31 maggio non va nella direzione di rafforzare il ruolo dell'Anticorruzione.

La questione è stata affrontata dal Tar in merito al ricorso proposto da un'impresa per contestare l'esclusione da una gara per lavori di urbanizzazione propeudetici alla realizzazioni delle "casette" post sisma (le famose Soluzioni abitative di emergenza, Sae) a Norcia. Alla gara da poco più di 3,2 milioni hanno partecipato ben 265 concorrenti. In 28 sono stati esclusi applicando la procedura del "taglio delle ali". Proprio su questo punti si appuntato il ricorso. Il tema è noto in giurisprudenza. Riguarda le scelte da compiere nel caso di offerte con lo stesso ribasso. Vanno escluse tutte quelle che rientrano nella quota del 10% - dunque superando alla fine il valore numerico che risulta in prima istanza - o no? Sul tema i giudici umbri non hanno deciso, decidendo di attendere il principio che sarà stabilito con una sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato attesa a breve.

Hanno però escluso che le valutazioni contenute in un comunicato delle vecchia Avcp del 5 ottobre 2010, cui la Regione Umbria per aggiudicare la gara non si sarebbe attenuta, possano avere alcuna rilevanza per decidere la controversia. «Per quel che qui rileva si legge nell'ordinanza - va invece senz'altro affermata la natura di meri pareri dei comunicati del Presidente dell'Anac, privi di qualsivoglia efficacia vincolante per le stazioni appaltanti, trattandosi di meri opinamenti inerenti l'interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici». «Infatti - si legge sempre nel provvedimento - per quanto a norma dell'art. 213 del D.lgs. 50 del 2016 il novero dei poteri e compiti di vigilanza affidati all'Anac sia invero penetrante ed esteso, a presidio della più ampia legalità nell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti e della prevenzione della corruzione, non può ammettersi nel vigente quadro costituzionale, in tal delicato settore, un generale vincolante potere interpretativo con effetto erga omnes affidato ad organo monocratico di Autorità Amministrativa Indipendente, i cui comunicati ermeneutici - per quanto autorevoli - possono senz'altro essere disattesi», in quanto «pareri atipici», «privi di efficacia vincolante per la stazione appaltante e gli operatori economici».

La sentenza del Tar

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