Appalti

Manovra/2. Arriva la nuova norma stadi: sì condizionato alle cubature residenziali

di Giuseppe Latour

Stop ai complessi residenziali. Via libera soltanto agli alloggi strumentali alle esigenze di atleti e dipendenti della società, entro il 20% della superficie utile totale. Finisce così la polemica sulla nuova legge stadi, inserita nella manovrina di primavera. L'emendamento alla legge di conversione del decreto, appena depositato dal Governo, corregge così la prima versione del testo, dopo le richieste che erano arrivate da più parti. Ma non solo. Il progetto definitivo dovrà contenere alcuni documenti nuovi, per blindare la sostenibilità dell'operazione: la bozza di convenzione urbanistica con gli interventi di urbanizzazione e il piano economico finanziario, con i nomi delle banche che appoggiano l'investimento.
Il primo blocco di novità riguarda lo studio di fattibilità che la società sportiva deve presentare al Comune per avviare la procedura.

Senza abrogare la vecchia legge, la manovrina stabiliva che questo studio «possa ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari ovvero funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto». Una definizione che non tagliava fuori i nuovi complessi residenziali. La nuova norma, allora, dopo i rilievi sollevati dagli uffici tecnici della Camera, cerca di essere più chiara ed esclude «la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale». Viene, però, precisato che potranno essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, «nei limiti del 20% della superficie utile».

Secondo la relazione di accompagnamento, questa previsione non comporta la costruzione di edilizia residenziale, perché gli alloggi «devono considerarsi assorbiti dalla destinazione d'uso principale» dell'impianto sportivo. Per evitare speculazioni, viene anche precisato che gli immobili complementari al finanziamento «possono essere costruiti soltanto in aree contigue a quella dell'intervento ed esclusivamente nell'ambito del territorio comunale già urbanizzato». Quindi, non potranno esserci investimenti in aree più appetibili a livello commerciale.

Il comma 2 prevede adesso che il progetto definitivo dell'opera sia redatto seguendo le condizioni indicate dalla conferenza di servizi preliminare. Il proponente sarà gravato di un onere di motivazione e dovrà spiegare la scelta di discostarsi dalle indicazioni ricevute. Inoltre, al definitivo andrà allegata una bozza di convenzione urbanistica attuativa dell'intervento, che garantisca la realizzazione anticipata o contestuale delle opere di urbanizzazione necessarie per assicurare «il primario interesse pubblico a che il nuovo impianto sia reso agibile». Allo stesso tempo, il progetto andrà corredato di un piano economico finanziario che dia conto dell'effettiva copertura di tutti i costi di realizzazione, anche attraverso il coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori.

Un allargamento importante arriva, infine, sulle modalità di finanziamento degli interventi pubblici. In questo caso, nel contratto con il privato che realizza l'intervento su un terreno pubblico è possibile contemplare il trasferimento di diritti reali «non solo sull'area nella quale deve sorgere il nuovo impianto in quella dove insiste l'impianto da ristrutturare, ma altresì su beni immobili diversi nella disponibili dall'amministrazione». L'unico limite è che il loro utilizzo «risulti strumentale e tecnicamente o economicamente» connesso all'impianto sportivo.

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