Appalti

Roma-Lido, torna in pista Ratp: il Tar Lazio annulla il «No» della Regione, si riparte

di Alessandro Arona

Torna in pista la proposta della cordata guidata da Ratp per la riqualificazione delle ferrovia regionale Roma-Lido (oggi gestita da Atac), proposta spontanea in project financing presentata il 30 giugno 2014, e più volte modificata, che prevedeva investimenti per 450 milioni di euro, di cui 230 sull'infrastruttura, respinta dalla Regione Lazio nel luglio 2016 (già in vigenza del nuovo Codice appalti, e come vedremo è un aspetto chiave) e su cui la cordata di privati aveva fatto ricorso nell'ottobre scorso.

Secondo il Tar Lazio, con la sentenza depositata l'11 maggio, la Regione Lazio non avrebbe valutato con sufficiente attenzione la fattibilità tecnica ed economica della proposta, cosa che in base al nuovo Codice (art. 183 Dlgs 50/2016) le Pa sono ora tenute a fare, mentre non basta più la semplice "valutazione del pubblico interesse". La Regione non avrebbe in particolare - come più volte sostenuto da Ratp - neppure chiesto ai privati le modifiche che avrebbero consentito al progetto di essere approvato. Un attegiamento che secondo il Tar, in base alla legge, sfiorerebbe «l'arbitrarietà».
Dunque si riparte, e l'amministrazione guidata da Nicola Zingaretti dovrà riprendere in mano la proposta di Ratp e chiedere eventuali modifiche migliorative, motivandole.


Con l'impugnativa, Ratp Dev Italia, Cilia Italia, Architecna Engineering, in proprio e quali componenti del costituendo Rti fra Ansaldo Sts, Hitachi Rail Italy, Ratp Dev Italia, Salcef,
Cilia Italia e Architecna Engeneering, chiedevano l'annullamento della delibera della Giunta regionale del Lazio del 26 luglio 2016 recante la valutazione di non fattibilità della proposta di partenariato pubblico-privato per l'importante opera pubblica.
Il procedimento, avviato nel giugno 2014 con la presentazione della proposta spontanea di project financing con la vecchia normativa, si è, invece, concluso con il provvedimento impugnato adottato successivamente l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti.

Il nodo della sentenza era stabilire «se il percorso procedimentale che l'amministrazione era tenuta ad osservare una volta pervenuta una proposta spontanea di partenariato, sia stato coerente con le norme».
Per il Tar, in particolare, «ciò che rileva - si legge nella sentenza - è che alla ricorrente non sono state contestate le criticità in punto di fattibilità tecnica ed economica mediante richieste di modifica nelle parti emerse in sede di conclusione del procedimento valutativo», un punto chiave - la valutazione della fattibilità tecnica ed economica - diventato obbligatorio nella nuova formulazione della norma sulla proposta spontanea di Pf, in base all'articolo 183 del Nuovo Codice. Qui semmai è interessante notare che il Tar ritiene applicabile la norma vigente al momento della "valutazione", la delibera di giunta del 26 luglio 2016, e non quella in vigore al momento della presentazione della proposta, nel giugno 2014.

La sentenza decide «l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con salvezza, peraltro, della successive fasi procedimentali che la Regione avrà cura di porre in essere, al fine di consentire alla parte ricorrente di interloquire in merito alle criticità esposte nel provvedimento impugnato».
E dunque «l'annullamento del provvedimento impugnato», che comporta «la riattivazione del procedimento per la valutazione di fattibilità della proposta in controversia».
Quanto invece alla domanda risarcitoria, per i giudici amministrativi «la stessa non è suscettibile di essere scrutinata, non essendo rinvenibile, allo stato un interesse attuale in capo alla parte ricorrente», residuando «in capo all'amministrazione il potere di riesame».

La sentenza del Tar Lazio sulla Roma-Lido

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