Appalti

Gare, il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica nelle ultime sentenze dei giudici

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Gara - Offerta - Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica - Violazione - Inserimento di elementi economici marginali dell'offerta economica - Inidoneità ad influenzare l'esito della gara - Fattispecie relativa a indicazione dell'estensione quadriennale del periodo di garanzia.

Il principio secondo cui è vietata la commistione tra l'offerta tecnica e quella economica ha il fine di prevenire il pericolo che gli elementi economici possono influire sulla precedente autonoma valutazione dell'offerta tecnica. Esso non può essere inteso in modo assoluto ben potendo nell'offerta tecnica essere inclusi anche alcuni elementi economici purché non facciano parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica. Così, come nel caso di specie, l'indicazione fornita dalla concorrente nella propria offerta tecnica dell'estensione quadriennale del periodo di garanzia disvela un aspetto sostanzialmente estraneo ai profili economici sui quali si è realizzato il confronto tra i concorrenti. Tale indicazione risulta del tutto marginale ed in nessun caso in grado di alterare, in concreto, il libero processo di formazione della volontà del seggio di gara e che assolutamente non consente di ricostruire, neppure nei suoi tratti essenziali, il contenuto dell'offerta economica, che rimane in quanto tale segreta. (riforma Tribunale amministrativo del Friuli - Venezia Giulia, sezione 1, sentenza n. 34 del 2017)

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 2 maggio n. 1989

Gara - Offerta - Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica - Violazione - Valutazione in concreto - Inserimento di elementi economici dell'offerta economica - Idoneità ad influenzare l'esito della gara - Indicazione di franchigia annuale a proprio carico (o sconto) - Sussistenza.

Atteso che la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della commissione aggiudicatrice è di per sé idonea a determinare un suo condizionamento, anche in astratto, con riguardo alla valutazione dell'offerta, è stato enucleato dalla giurisprudenza il principio dell'inammissibile commistione dell'offerta economica nell'offerta tecnica. Ma l'applicazione di tale divieto va effettuata in concreto, in modo da riuscire a valutare se l'elemento economico introdotto nell'offerta tecnica sia effettivamente in grado di far risalire al valore dell'offerta economica nella sua interezza ovvero, se presenta aspetti economicamente significativi, idonei a consentire in potenza alla commissione di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta (cfr. Cons. Stato, III, n. 3287/2016; IV, n. 825/2016). Così l'indicazione di una “franchigia annuale a proprio carico”, ovvero di uno sconto, nell'offerta tecnica che rappresenti il 3,7 % dell'intero importo dell'appalto ed oltre il 30 % del ribasso indicato nell'offerta economica, ha la potenziale idoneità a condizionare le valutazioni della Commissione o in altri termini è senz'altro “in grado di incidere significativamente sulle previsioni di convenienza delle offerte.”

Consiglio di Stato, Sez. 3, sentenza del 3 aprile 2017, n. 1530

Gara - Offerta - Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica - Violazione - Inserimento di elementi economici dell'offerta economica - Idoneità ad influenzare l'esito della gara - Indicazione dei costi della sicurezza nell'offerta tecnica - Importo già previsto dal bando di gara - Esclusione.

L'indicazione dei costi della sicurezza anticipata all'interno dell'offerta tecnica non offre spunti per rilevare una violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica se, come nel caso di specie, si tratta di somme indicate nel bando di gara e non suscettibili di ribasso, e che quindi non possono di per sé avere alcuna influenza sull'offerta economica di parte, né essere considerate una sua anticipazione.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 21 marzo 2017, n. 1294

Gara - Offerta - Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica - Violazione – Legge di gara - Lettera di invito che preveda un'unica busta per l'inserimento dell'offerta tecnica ed economica - Idoneità ad influenzare l'esito della gara - Sussistenza.

L'applicazione del principio generale della par condicio comporta che le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione aggiudicatrice compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte, al fine di evitare che gli elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali; con la conseguenza che la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere inserite in buste separate in modo da evitare un'inammissibile commistione tra elementi (tecnici e quelli economici) dell'offerta stessa. Così, deve ritenersi l'illegittimità della lettera di invito che non preveda la separazione delle due componenti dell'offerta, in modo da consentire, all'interno del processo valutativo, il modus procedendi indicato.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 17 febbraio 2017, n. 731


Gara - Offerta - Divieto di commistione tra offerta tecnica e economica - Violazione - Indicazione di elementi economici diretti ad illustrare la qualità e convenienza dell'uso di specifici prodotti - Idoneità ad influenzare l'esito della gara - Esclusione - Fattispecie relativa ad indicazione costo di manutenzione medio di lampade Led e del prezzo unico nazionale dell'energia.

Se per evidenziare la qualità dei prodotti, delle strumentazioni, delle modalità operative e dei moduli organizzativi offerti nonché la convenienza che dal loro uso deriverebbe in termini di efficienza, funzionalità e risparmio sui costi di acquisizione della fonte energetica, di gestione del servizio e di manutenzione delle strutture, la concorrente indichi il costo di manutenzione medio delle “lampade Led” utilizzate, o fa riferimento al previsto andamento del c.d. “P.U.N.” (il “prezzo unico nazionale” dell'energia - tra l'altro ‘fatto notorio', in quanto obiettivamente percepibile da chiunque pragmaticamente), o effettuare relazioni comparative fra taluni dati econometrici, ciò non significa aver induttivamente ed anticipatamente rivelato l'esatta entità numerica dell'offerta economica con possibile alterazione del procedimento di valutazione e di assegnazione dei punteggi.

Consiglio di giustizia amministrativa, sede giurisdizionale, sentenza dell'11 gennaio 2017, n. 15

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