Appalti

Consiglio di Stato: massimo ribasso non motivato? Legittima l'impugnazione immediata del bando

di Mau. S.

Il bando di gara, che prevede il sistema di aggiudicazione con il massimo ribasso, è
immediatamente impugnabile senza attendere l'aggiudicazione: sussistono, infatti, tutti i presupposti per non rinviare il ricorso alla conclusione delle gara, a cominciare da quello della legittimazione ad agire sulla base del diritto a partecipare alla competizione secondo «meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo».

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, ribaltando le conclusioni dei giudici di primo grado, esaminando una causa intentata da una società nell'ambito di una gara bandita dalla Asl di Salerno. Al di là della procedura al centro della controversia, è rilevante, e assume valore generale, l'indicazione che arriva dai giudici della terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Franco Frattini.

Il nuovo Codice appalti, specifica la sentenza n. 2014/2017 depositata ieri , ha chiarito che il criterio generale e "ordinario" in base al quale devono essere improntate le gare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Un criterio che risulterebbe vanificato se, di fronte a una gara che prevede il massimo ribasso, si potesse fare ricorso solo ad aggiudicazione avvenuta.

In base alla ricostruzione delle sentenza, il nuovo Codice, infatti, ha stabilito «una vera e propria gerarchia fra i due tipici metodi di aggiudicazione di un appalto, ovvero l'offerta economicamente più vantaggiosa e il massimo ribasso», prima posti su un piano di parità, e «ha imposto l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio "principale" e il massimo ribasso come criterio del tutto "residuale" utilizzabile solo in alcuni e tassativi casi, e comunque previa specifica ed adeguata motivazione».

La sentenza del Consiglio di Stato

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