Appalti

Maxigara Facility, Anac a Consip: su annullamento e esclusione di concorrenti a decidere è il committente

di Massimo Frontera

Nessun aiuto arriva alla Consip dall'Autorità Anticorruzione circa il da farsi sulla maxi-gara di facility management da 2,7 miliardi, oggetto di inchieste giudiziarie e, più recentemente, di accertamenti dell'Antitrust per verificare l'eventuale creazione di cartelli da parte di alcuni operatori. Nessuna indicazione neanche sulla possibilità di escludere da future gare gli operatori sanzionati per il comportamento tenuto nella gare "scuole belle", dopo una inchiesta dell'Antitrust avviata nel 2015.
Con due risposte fornite ad altrettante richieste di parere, l'Authority di Raffaele Cantone, replica, in estrema sintesi, che le decisioni da prendere - su cui si chiede indicazioni all'Anac - rientrano nell'autonomia decisionale della stazione appaltante, cioè della stessa Consip. I due pareri sono stati resi dall'Anac lo scorso 29 marzo e pubblicati sul sito la sera del giorno successivo.

Sulla gara di facility management (Fm4), «oggetto di una nota indagine giudiziaria», la richiesta di parere fatta all'Anac «riguardava la rilevanza di fatti corruttivi individuati in una ordinanza cautelare emessa dal gip presso il tribunale di Roma ai fini della eventuale adozione di provvedimenti in autotutela di aggiudicazioni già effettuate».
«L'Anac - si legge nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale - dopo aver precisato che l'articolo 38 del dlgs. 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) impone di non procedere alla stipula del contratto solo in presenza di una sentenza passata in giudicato, ha però precisato che fatti di rilevanza penale, anche se non accertati in via definitiva, possono essere qualificati quali grave illecito professionale e giustificare in base a una valutazione discrezionale della stazione appaltante l'emissione di provvedimenti in autotutela». «Spetta dunque a Consip - conclude la nota dell'Anac - stabilire se i fatti contestati dall'autorità giudiziaria possano motivare l'esclusione dalla gara FM4 del concorrente dalla gara».

SCARICA IL TESTO - LA RISPOSTA DELL'ANAC AL PARERE CHIESTO DA CONSIP

Per quanto riguarda le "scuole belle" Consip, il 10 febbraio scorso, ha chiesto lumi all'Anac circa la possibilità di escludere da future gara con oggetto analogo le imprese - nel caso specifico sono Manutencoop FM, Consorzio Cns, Kuadra e Exitone - in quanto già sanzionate per intesa anticoncorrenziale, «con provvedimento n. 25802 delle 22 dicembre 2015, confermato dal TAR Lazio».
Anche in questo caso, l'Anac non offre alcuna sponda a Consip, concludendo che «L'Autorità non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione dell'illecito professionale ex art. 38, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006, atteso che – per espressa previsione normativa – tale valutazione rientra nella competenza esclusiva della stessa SA».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©